Aldo Fittante, Avvocato – Studio Fittante, Firenze – Bruxelles

L’attuale sistema economico impone agli imprenditori l’adozione di adeguate misure a tutela della propria capacità di distinguere se stesse e i propri prodotti in un mercato globale che è, purtroppo, non sempre improntato al rispetto delle regole di una sana e leale concorrenza. Il ricorso ai diversi strumenti di tutela offerti dal diritto industriale è divenuto, pertanto, una scelta obbligata per l’impresa che intende assicurarsi lo sfruttamento in esclusiva delle proprie idee creative.

I vari titoli di privativa industriale – marchi, brevetti, disegni e modelli, nomi a dominio, diritto d’autore, ecc… – sono in grado di svolgere un ruolo di vero e proprio volano, rafforzando la posizione dell’impresa nell’agone di un mercato sempre più competitivo.

Il sistema dei diritti di proprietà industriale previsti dall’ordinamento è alquanto articolato, il che determina interazioni tra i diversi istituti che richiedono conoscenze specialistiche per gli operatori giuridici chiamati a interpretare e applicare la relativa disciplina.

Quanto appena detto è, ad esempio, evidente in tema di protezione del design.

Infatti il nostro sistema legislativo ricollega al particolare messaggio che l’imprenditore rivolge al pubblico – attraverso la forma del proprio prodotto – non una, ma una pluralità di privative industriali, peraltro potenzialmente cumulabili tra loro.

Accanto al disegno o modello, senza dubbio il più “tipico” tra gli strumenti di tutela dell’aspetto esteriore del prodotto previsti dall’ordinamento, se ne aggiungono altri astrattamente invocabili a protezione dell’esclusiva sull’estetica di un manufatto.

Anzitutto il diritto d’autore reso applicabile anche nel nostro ordinamento, sia pure entro certi limiti, anche ai prodotti di design. La tutela autorale, svincolata dalle formalità di registrazione e di durata assai estesa nel tempo (tutta la vita dell’autore e settant’anni dopo la sua morte, contro i venticinque anni della registrazione per disegno o modello), può concretamente offrire notevoli vantaggi.

In secondo luogo, la normativa sulla concorrenza sleale ex art. 2598 del codice civile, che consente entro certi limiti di agire in giudizio contro “chiunque … imiti servilmente i prodotti di un concorrente”. L’assenza, anche in questo caso, di formalità costitutive e di limiti temporali potrebbero indurre a preferire in concreto un’azione fondata sull’illecito concorrenziale.

Infine, il possibile ricorso alla tutela per marchio, nella specie c.d. “di forma”: il diritto dei marchi, governato dal principio della estraneità del marchio al prodotto, consente tuttavia che – a certe condizioni – la stessa forma di un prodotto possa formare oggetto di una privativa che si caratterizza, ancora una volta, per essere potenzialmente perpetua.

Il legislatore tuttavia non poteva non prevedere anche particolari limiti alla possibilità di cumulare la tutela offerta dalla registrazione del disegno o del modello e le altre possibili forme di protezione del design di cui si è detto: i vantaggi di queste ultime vanificherebbero altrimenti il ricorso ad una protezione, come si è detto, “tipica” e favorirebbero la creazione di monopoli su forme che, in ossequio ad un principio fondante il diritto industriale, sono destinate – dopo un congruo lasso di tempo – ad essere acquisite al patrimonio estetico collettivo.

Così per ottenere l’accesso alla tutela autorale, ai requisiti della “novità” e del “carattere individuale” richiesti per la registrazione del disegno o modello si sostituiscono quelli del “carattere creativo” e del “valore artistico”, quest’ultimo di incerta interpretazione in dottrina ed in giurisprudenza. D’altra parte, il riconoscimento della tutela concorrenziale per imitazione servile presuppone che la forma del prodotto abbia capacità distintiva e che il potenziale consumatore sia indotto a ricollegarla esclusivamente a colui che ne rivendichi la “primogenitura”, e non sia standardizzata e volgarizzata, cioè così diffusa da non poter essere più indice di provenienza esclusiva del prodotto da una impresa specifica e determinata.

Infine, per quanto concerne il marchio di forma, la legge esclude la possibilità di registrare come marchio la forma imposta dalla natura stessa del prodotto, la forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico o la forma che conferisce al prodotto un valore sostanziale.

Quanto detto dà contezza dei delicati equilibri che caratterizzano il nostro sistema di privative industriali, un sistema complesso ed articolato, ma anche efficiente ed in grado di salvaguardare adeguatamente l’impresa che investe in ricerca, sviluppo ed innovazione.

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