Maria Mazzitelli, Avvocato in Milano,  of counsel Racheli Srl

… La funzione estetica è molto di più che un semplice ornamento alla superficie delle cose e del mondo, come a volte si pensa. Agisce profondamente sulla vita della società e dell’individuo, concorre alla guida del rapporto – sia passivo che attivo- dell’individuo e della società con la realtà che li circonda”.[1]

Tale asserzione, mutuata dalla filosofia estetica, esprime il ruolo che il design delle forme svolge nel processo motivazionale ed emozionale d’acquisto dei prodotti: è il design che cattura l’attenzione e suscita sensazioni nel potenziale acquirente. Basterebbe solo questo per giustificare la tutela delle forme attraverso gli istituti del modello o design registrato e non registrato. Entrando nel merito dell’oggetto della tutela, la normativa prevede che possono costituire oggetto di protezione l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali del prodotto stesso, del suo ornamento, a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale. Ma, cos’è l’aspetto del prodotto? L’aspetto è ciò che appare, le caratteristiche del prodotto percepibili esteriormente, anche le parti interne quando sono visibili all’esterno attraverso l’impiego di una scocca trasparente; pensiamo ai meccanismi e agli ingranaggi degli orologi che s’intravedono attraverso il quadrante. Prodotto è qualsiasi oggetto industriale – riproducibile in serie – o artigianale – non riprodotto in serie – ma anche gli imballaggi, (il c.d. packaging), le presentazioni (i.e. il look & feel di un sito web), i simboli grafici (i.e. indicatori di direzione), i caratteri tipografici (i.e. lettere dell’alfabeto e cifre arabe), i disegni realizzati con un programma per elaboratore, le icone di selezione, i menù delle applicazioni web.

Il disegno o modello, per poter accedere alla protezione, deve essere nuovo e dotato di carattere individuale. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, se registrato, oppure dalla data della prima divulgazione se non registrato. Ma, quando si considerano identici due modelli? Quando differiscono soltanto per dettagli o modifiche irrilevanti, che passano inosservate alla percezione del consumatore informato, per es. quelli resi necessari da esigenze di adattamento tecnico del design al prodotto. Cosa s’intende per divulgazione? La divulgazione è l’accessibilità al pubblico del disegno o modello attraverso la presentazione del prodotto, del disegno o modello in una fiera, in un’esposizione, in un concorso, la pubblicazione del prodotto o del disegno o modello in un catalogo, su riviste specializzate, l’offerta pubblica a potenziali produttori o rivenditori, la presentazione e la diffusione del prodotto o del disegno o modello nell’ambito di una trasmissione televisiva o attraverso internet. Oltre alla novità, per l’accesso alla tutela è necessario il carattere individuale: concetto esteticamente neutro, che può essere identificato con quella caratteristica o quelle caratteristiche dell’aspetto esteriore del prodotto idonee a colpire l’occhio, ad attirarne l’attenzione del consumatore informato. Quindi, per stabilire se il disegno o modello ha carattere individuale non si prende in considerazione il consumatore “tout court“ ma il consumatore informato, colui che senza essere un esperto conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d’attenzione relativamente elevato quando li utilizza. Vieppiù, nell’accertare il carattere individuale, si prende in considerazione anche il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello rispetto all’affollamento del mercato nel settore di riferimento (i.e. la crowded art). Nel settore degli orologi ritenuto affollatissimo, piccoli dettagli sono stati considerati idonei a identificare e differenziare il prodotto sotto il profilo della novità e del carattere individuale. Anche il disegno o modello, applicato o incorporato nel componente di un prodotto complesso, se il componente rimane visibile durante la normale utilizzazione da parte del consumatore finale e le caratteristiche visibili del componente, possiedono di per sé i requisiti di novità e d’individualità possono essere meritevoli di tutela, come i gusci per telefoni cellulari, i cerchi in lega, il volante e gli specchietti retrovisori di un’autovettura.


[1] J. Mukarovsky “La funzione, la norma e il valore estetico come fatti sociali” Einaudi Torino 1971, pag. 22.

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