Cristiano Bacchini, Avvocato in Milano, Partner  Studio Legale Associato Bacchini Mazzitelli

 Il modello comunitario non registrato rappresenta un diritto non titolato la cui disciplina è dettata dal Regolamento del Consiglio su Disegni e Modelli Comunitari n. 6/2002.

Le ragioni che hanno determinato l’istituzione di una forma di protezione non titolata  e, quindi, non gravata dagli oneri di registrazione e dai relativi costi,  vanno ricercate proprio nella disposizione comunitaria che, al sedicesimo considerando, riconduce la necessità di una breve tutela all’esigenza di alcuni settori industriali delle Comunità Europea che realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti – destinati a non restare a lungo sul mercato – in relazione ai quali ottenere una protezione, senza formalità di registrazione, rappresenta un vantaggio.

Come sopra accennato, il modello comunitario non registrato  è caratterizzato da una tutela temporalmente limitata, posto che  è protetto per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato  divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità. Trattasi di divulgazione qualificata, atteso che l’art. 11 del Regolamento riconduce  l’acquisto del diritto a specifiche attività poste in essere dal suo titolare, quali l’uso in commercio ovvero l’esposizione,  suscettibili di essere conosciute dagli ambienti specializzati del settore interessato.

Alla stessa stregua di quello registrato, il modello comunitario non registrato deve possedere i requisiti di novità e carattere individuale.

La protezione accordata dalla normativa ha ad oggetto la forma esteriore di un prodotto o di una parte dello stesso, ovvero il suo aspetto bidimensionale o tridimensionale. In altre parole, la tutela della privativa comunitaria non registrata si estende ad ogni forma che sia utile a stabilire una relazione con il consumatore (c.d. market approach).

Ovviamente, trattandosi di privativa comunitaria la relativa tutela è estesa a tutti i Paesi Membri.

L’oggetto della tutela, poi, consiste nella possibilità di impedire a terzi l’offerta, la produzione, la commercializzazione, l’importazione o l’esportazione di prodotti ai quali il modello è applicato, a condizione che  il titolare fornisca prova che l’attività posta in essere dal terzo consista in una copiatura della privativa che si assume violata.

In ambito comunitario il concetto di copiatura è stato in vari modi interpretato. Secondo le Corti olandesi (cfr. caso Bedstede), ad esempio, l’elemento soggettivo della copiatura da parte del terzo può desumersi dagli atti di divulgazione propri del titolare del modello comunitario non registrato,  che determinano una presunzione di conoscenza in capo a chi realizza un modello interferente. In questo caso il terzo, per contrastare la pretesa violazione, dovrà dimostrare che il modello contestato è frutto di un processo di elaborazione creativa indipendente. Secondo il Tribunale di Bologna, la presentazione del disegno o modello nell’ambito di fiere internazionali di settore è suscettibile di determinare una ragionevole conoscibilità da parte del concorrente. In altro caso,  il Tribunale di Napoli ha rilevato come la rivelazione a terzi sotto vincolo di riservatezza non può essere considerata divulgazione idonea a far sorgere la tutela.

Il requisito soggettivo afferente la copiatura non rileva, invece, in materia di modelli comunitari registrati, la cui tutela è sicuramente più favorevole ai titolari anche da un punto di vista temporale, posto che il modello comunitario registrato ha una durata (allorquando regolarmente rinnovato) pari a 25 anni decorrenti dalla data di deposito.

In materia di modelli comunitari registrati, poi, la divulgazione operata dal titolare nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda non è distruttiva della relativa novità.

Alla luce di quanto sopra non sembra poter essere preclusa la possibilità di una staffetta tra le due tutele, posto che il titolare della privativa potrà godere di un diritto di fatto già a far data dalla prima divulgazione avvenuta in ambito comunitario  afferente il c.d. modello comunitario non registrato, che potrà  avvicendarsi con un diritto titolato allorquando il titolare della privativa non registrata dovesse decidere, nei dodici mesi successivi la divulgazione, di depositare domanda di modello comunitario ovvero, in alternativa, godere di altri due anni di esclusiva qualora non dovesse ritenere d’interesse procedere al deposito della domanda.

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