Marco Celestino, Consulente in Proprietà Industriale – ABM Agenzia Brevetti & Marchi, Pisa

La Rete è un immenso strumento di divulgazione.

La divulgazione, però, è “nemica” della brevettabilità, se avviene prima del deposito di una domanda di brevetto, e anche se è l’inventore stesso a divulgare l’invenzione, salvo rare eccezioni.

Ciò deriva dagli articoli sulla novità e attività inventiva della maggioranza delle leggi brevettuali del mondo che dicono, in sintesi, che:

– è brevettabile solo ciò che non sia già parte dello stato della tecnica (novità), e ciò che per una persona esperta del ramo non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica (attività inventiva);
– fa parte dello stato della tecnica tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Quindi, anche tutte le pubblicazioni e divulgazioni su internet contribuiscono a formare lo “stato della tecnica”.

La conseguenza è che, sempre più spesso, molti brevetti sono dichiarati nulli, o semplicemente non concessi, a causa di predivulgazioni sul web che abbiano reso l’invenzione accessibile al pubblico.

Ci sono casi in cui le aziende o gli inventori, pur avviando tempestivamente le procedure di brevettazione, in parallelo preparano l’uscita dell’invenzione, con il rischio che l’invenzione trapeli, e talvolta cadendo nella “trappola” di far uscire informazioni su internet prima del deposito.

Casi tipici sono:

– il sito commerciale, che preannuncia ai propri clienti su internet l’esposizione in fiera, o anticipa l’uscita su catalogo, dell’invenzione,
– le conferenze, che normalmente richiedono un abstract dell’intervento, il quale viene spesso anticipatamente diffuso via internet;
– l’articolo scientifico, che deve uscire su una rivista ad una determinata data annunciata, ma che a volte esce su internet settimane o mesi prima dell’uscita cartacea.

A volte, l’articolo, l’abstract, il trafiletto commerciale, pur non entrando nel dettaglio, sono chiari nello spiegare cosa è in sostanza l’invenzione, distruggendo la novità, o comunque dando indizi sull’invenzione che si prestano ad essere usati per un attacco sull’attività inventiva, in combinazione con altre anteriorità.

La conseguenza inevitabile è la nullità delle rivendicazioni anticipate.

Gli esaminatori, gli opponenti o i promotori di cause di nullità hanno talvolta gioco facile a reperire le pagine internet nelle quali è avvenuta la predivulgazione, bastando, infatti, digitare il nome dell’azienda, o del prodotto, o dell’inventore, su un motore di ricerca.

Risalire alla data di caricamento, qualora essa non sia dichiarata nella pagina, è semplice, sia direttamente che con delle semplici “app”, che permettono di visualizzarla.

A volte, le aziende o gli inventori/ricercatori si accorgono tardi di aver commesso l’errore, spesso dopo aver parlato col consulente brevettuale. Per tentare di rimediare, fanno rimuovere il pezzo “incriminato” da internet.

Tuttavia, questa operazione non elimina affatto i rischi di annullamento o non concedibilità del brevetto, poichè la “memoria storica” della rete è per così dire “robusta”, grazie ad almeno tre fattori.

In primo luogo, gli esaminatori dei vari uffici brevetti, come ad esempio dell’Ufficio Brevetti Europeo, sorvegliano la rete alla ricerca di documenti nel loro settore di specializzazione. Appena trovano una nuova pagina di interesse, acquisiscono ufficialmente la pagina come documento “XP” dandogli data certa. Non importa quando è stata realmente caricata quella pagina, ma “è certo” che a quella data “certa” la pagina era disponibile al pubblico. E questa è una prova inoppugnabile.

In secondo luogo, esistono molti siti internet che memorizzano ogni giorno tutte le nuove pagine internet caricate (es. waybackmachine.org e simili), permettendo a chiunque di andare a vedere la “storia” di caricamento di tali pagine. Pertanto, se un utente le cancella “ex post”, comunque esse rimangono memorizzate “per sempre” in modo rintracciabile.

In terzo luogo, i concorrenti sorvegliano i siti dei loro “avversari” commerciali, e quindi possono scaricare, e archiviare dandogli una data, le pagine dei nuovi prodotti.

In conclusione, le esperienze dei consulenti brevettuali raccontano molto spesso (purtroppo) di brevetti “andati male”, ossia non depositabili, o non concessi, o annullati su opposizione o azione di invalidità, a causa di predivulgazioni via web degli inventori.

Quindi, si raccomanda la massima cautela a non divulgare in rete alcunché dell’invenzione, nemmeno un abstract, pena la irrimediabile perdita dei diritti brevettuali.

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