Luca Barbero, Consulente in Marchi, Studio Barbero Srl

La contraffazione nel settore agroalimentare e vitivinicolo è un fenomeno complesso, che riguarda denominazioni di origine, marchi e rapporti di concorrenza tra imprese, e che diventa ancora più articolato quando affrontato in relazione ad Internet. Qui i prodotti del settore agroalimentare italiano hanno una vetrina internazionale ma rischiano anche di essere maggiormente oggetto di contraffazioni: secondo il terzo Rapporto Agromafie di Coldiretti, è online che si consumano più frequentemente le frodi alimentari, a discapito dei prodotti della tradizione locale, incluse DOP e IGP, che ne pagano spesso le conseguenze.

Per porre un freno a tali violazioni e cercare di trasformare tali minacce in opportunità, sono determinanti la azioni a tutela di marchi, indicazioni geografiche e denominazioni di origine ed il monitoraggio dei nomi a dominio ad essi corrispondenti nonché la lotta alle contraffazioni online di tali segni distintivi.

Sul fronte dei nomi a dominio, una novità di particolare interesse è rappresentata dall’introduzione nel 2012 da parte della Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) dei nuovi Top Level Domains (TLD) generici che sono oggi più di 600: esempi interessanti per il food sono il .bio e il .organic, che riservano i nomi a dominio ai produttori biologici certificati, il .food, il .cafe, ma anche estensioni che, dato il loro carattere generico, si prestano ad una registrazione a titolo difensivo o per promuovere un’attività commerciale online (.online, .store o .shop).

Oltre ai tradizionali strumenti disponibili per individuare e contestare le registrazioni abusive, come la sorveglianza sui nomi a dominio identici o simili ai segni distintivi, la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (che si è dimostrata uno strumento molto efficace, rapido e dai costi contenuti) ed eventuali azioni legali, ne sono stati previsti di nuovi: in particolare, durante il primo periodo di lancio dei nuovi TLDs, ciascun Registro deve fornire obbligatoriamente due servizi, la pre-registrazione durante la c.d. fase di “Sunrise” ed il servizio di notifica nel c.d. periodo di “Trademark Claims”.

Entrambi i servizi godono del supporto della Trademark Clearinghouse (TMCH), un database centralizzato in cui possono essere inseriti, tra gli altri, i marchi individuali e collettivi che siano stati registrati a livello nazionale, comunitario o internazionale ed i segni protetti dalla legge o da trattati, incluse le denominazioni geografiche e le indicazioni di origine. A titolo esemplificativo, sono stati iscritti alla TMCH il marchio collettivo PARMIGIANO REGGIANO e le denominazioni d’origine BARBARESCO e BAROLO.

A seguito dell’iscrizione dei segni distintivi, la TMCH rilascia ai titolari i c.d. SMD file, codici, in parte criptati, che possono essere utilizzati per registrare nomi a dominio nelle fasi di Sunrise, in cui i titolari possono far valere il loro diritto di prelazione sui nomi a dominio corrispondenti ai loro segni distintivi, ottenendone l’assegnazione prima dell’apertura delle registrazioni al pubblico.

Il servizio di Trademark Claims consiste invece nell’invio di notifiche sia ai richiedenti di nomi a dominio di secondo livello identici ai marchi iscritti alla TMCH, al fine di informarli della corrispondenza del nome a dominio richiesto con la denominazione protetta, sia agli stessi titolari dei segni distintivi ove la procedura di registrazione di nomi a dominio identici ai marchi iscritti alla TMCH venga completata nonostante tale notifica.

Inoltre, considerata la crescente diffusione dell’utilizzo dei social media e delle applicazioni per smartphone e tablet, sia da parte dei consumatori che dalle imprese, quali strumenti di comunicazione per veicolare messaggi ma anche pubblicizzare ed offrire in vendita prodotti, è fondamentale monitorare anche tali ambienti, al fine di valutare tempestivamente eventuali azioni di contestazione secondo le diverse policy previste a tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Comments are closed.