Silvia Magelli, Avvocato – Studio Legale Magelli, Docente Università di Parma

Internet è strumento di potenzialità eccezionali con ricadute positive e negative: infatti, offre possibilità di potenziare comunicazione e promozione di prodotti e attività aziendali, ma anche comportamenti illeciti.
Capacità di potenziare costituisce spazio e strumento anche per comportamenti illeciti non specifici della PI, ma che con internet sono idonei a danneggiare diritti di PI. Chi subisce tali comportamenti a volte non trova tutela in norme tipiche della materia: può, ad esempio, non apparire il rapporto di concorrenza fondamento di diverse disposizioni. Deve, quindi, cercare protezione in altre.
Un caso può essere significativo.
La denominazione “Salame Felino” nome di noto e antico borgo, registrata quale IGP è stata oggetto di comunicazione (ovviamente contraria al vero) su Facebook e poi quasi contemporaneamente su Nonciclopedia con affermazioni enfatiche “STOP AL MASSACRO! NO AL SALAME FELINO!” “Una barbarie da finire prima che prenda piede seriamente sul nostro territorio!!!”. Seguiva la “ricetta” del “Salame Felino” o meglio del “salame di felino”: “il salame felino è un tipo di salame fatto esclusivamente con gattini di massimo di 2/3 mesi per dare al salame un gusto migliore. Vengono tenuti al buio, chiusi e appesi, su una trave in una umida cantina fino alla completa maturazione, per poi essere trasformati in salame!!! ecc…”.
Seguiva (di tipo pseudo farsa) la descrizione della materia prima “i tipi di gattini”, le modalità di “macellazione di felini” con interviste “agli esperti”; l’immagine di Suor Germana e fotografie di gattini pronti per essere uccisi e/o cucinati e/o trasformati in salame.
La comunicazione creata da Ignoti era efficace per immagini a sostegno delle affermazioni: taglieri sui cui comparivano vero “Salame Felino” e un gattino tenuto stretto e un altro avvolto in una carta da salame vicino ad un pezzo di pane.
Espressioni allarmanti, con modalità efficaci sono percepite (forse recepite) da un gran numero di persone per la loro semplicità ed immediatezza anche se false.
E’ esperienza comune consolidata che, al di là dell’apparente contenuto ridicolo, data la formulazione/strutturazione della pagina, messaggi anche incredibili provocano reazioni imprevedibili sul consumatore medio (perfino l’annuncio non credibile dell’invasione della terra da parte degli alieni, produsse fenomeni di panico!!!).
Il denunciato utilizzo di animali che la nostra cultura rifiuta per la produzione di alimenti, sia pure in forma burlesca, appare idoneo a gettare discredito e a creare diffidenza, allontanamento dall’interesse al prodotto anche se vanta una denominazione di origine geografica qualificata e registrata.
La reputazione professionale dell’imprenditore, del resto, è lesa quando i suoi prodotti sono denigrati.
La “burla” tende ad escludere l’attrattiva commerciale svilendo le comunicazioni positive legate agli aspetti qualitativi e alla reputazione del prodotto.
Se la comunicazione si ripete a breve (Facebook e Nonciclopedia), la turbativa screditante provoca un danno al segno distintivo.
Internet non offre la certezza dell’identità degli autori del comportamento e tantomeno della sussistenza del rapporto di concorrenza per ricorrere alle disposizioni tipiche in materia.
Tutela sembra possa riscontrarsi nell’art. 513 cod. pen. che, com’è noto, punisce chiunque usa mezzi fraudolenti per turbare l’esercizio di industria o di commercio: un reato perseguibile a querela della persona offesa contro un illecito di pericolo.
Anche l’art. 595 cod. pen. contro la diffamazione sembra uno strumento di tutela: in tale caso si trattava di attribuire un fatto determinato, diffuso comunicando con più persone e offensivo della reputazione dei produttori della zona geografica cui si riferiva.
L’idoneità all’ambiguità del nome geografico, la sensibilità tradizionale rivolta a certi tipi di animali piuttosto che ad altri, le tradizioni di un prodotto molto apprezzato, rendevano offensivo il messaggio falso e diffuso con modalità allarmanti, e il comportamento dannoso.
E’ superfluo, sottolineare che la competenza per tali illeciti appartiene ad organi inquirenti deputati a reati che per gravità, hanno priorità intrinseca. Il tipo di illecito a tutela di interessi economici, aziendali, commerciali può essere oggetto di valutazione meno severa di quello che merita ad una più attenta riflessione. Interferisce con diritti di PI per modalità con cui oggi può sussistere, escluso dalla competenza specializzata delle Sezioni per la tutela della PI.
Illeciti espressi con nuove modalità sembrano richiedere attenzione per proteggere diritti di PI nell’interesse della collettività: identificare soggetti a cui affidare di accertare origine e finalità dei comportamenti può essere opportuno.

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