Cristiano Bacchini, Avvocato – Bacchini Mazzitelli Studio Legale Associato, Milano
Negli ultimi anni la Rete ha subito un repentino cambiamento moltiplicando in modo esponenziale le possibilità di interazione tra il sistema e gli utenti, sì da coinvolgere ogni aspetto del quotidiano. Dette interazioni, oltre a riguardare i messaggi di posta elettronica, hanno ad oggetto contenuti audiovisivi, post di vario genere ecc. E’ indubbio che se da un lato debba essere garantito il diritto d’informare e di essere informati, che ha ormai assunto aspetti globali, dall’altro debbono comunque essere tutelati i diritti di PI. Cruciale, sul punto, è l’attività posta in essere dagli ISP, ossia da coloro che fungono da intermediari tra chi intende generare ovvero fornire informazioni di qualsivoglia natura e i destinatari delle stesse. Ed infatti i dati generati ovvero fatti circolare dagli utenti transitano attraverso i servers di detti intermediari sotto diversa forma e possono riguardare anche contenuti audiovisivi talora trasmessi senza le necessarie autorizzazioni dei legittimi titolari dei relativi diritti di P.I.. In proposito, il D.Lgs. 70/2003 in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, ha inteso gradare la responsabilità degli ISP in ragione della diversità dei ruoli svolti di volta in volta dai prestatori dei servizi di rete. La normativa in parola ha inteso individuare tre diversi generi di attività fornite dagli ISP. Viene così individuata l’attività di “Mere conduit”, ovvero di semplice trasporto, che riguarda informazioni fornite da un destinatario del servizio, che può anche includere la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla Rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. In tal caso l’ISP non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione, b) non selezioni il destinatario della trasmissione, c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. Viene poi individuata l’attività di “Caching” ovvero di memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni fornite dai destinatari del servizio al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari. Ebbene, di detta attività il prestatore del servizio non è responsabile a condizione che: a) non modifichi le informazioni, b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni, c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, utilizzato dalle imprese del settore, d) non interferisca con l’uso lecito di tecnologia utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni, e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla Rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. Vi è infine l’attività di “Hosting” consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio e memorizzate a richiesta di quest’ultimo. In questo caso il prestatore del servizio non potrà essere considerato responsabile a condizione che detto prestatore: a) non sia a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendano manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione. In tal caso il prestatore di servizi, non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. La normativa sancisce infine il generale principio a mente del quale, nelle attività sopra individuate, l’ISP non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Ciò detto, con riguardo alle violazioni afferenti i diritti di PI, l’Autorità Giudiziaria negli ultimi anni si è espressa in modo differente ed a volte contrastante. E’ quindi auspicabile un nuovo intervento del Legislatore che tenga conto dello sviluppo tecnologico degli ultimi anni e dell’incremento nonché dell’eterogeneità dei dati scambiati in Rete.