Stefano Baldi, Consulente in Brevetti e Alberto Furno, Consulente in Marchi, Interpatent Srl, Torino

Il nostro Studio ha collaborato – in qualità di consulenti tecnici – con l’Avv. Carlo Sala nell’azione legale promossa presso il Tribunale di Milano da Tecnica Group SpA contro Anniel srl.

Fra i prodotti di maggior successo di Tecnica Group, società nota nel settore di calzature sportive, scarponi da sci e calzature invernali, sono certamente da annoverarsi i doposci della serie “Moon Boot”, nata traendo ispirazione dal viaggio sulla Luna del 1969. Dagli anni Settanta ad oggi i Moon Boot sono stati oggetto di esposizione nei principali musei e di pubblicazione in numerose guide di design. Nel corso degli ultimi decenni Tecnica Group ha sviluppato numerosi nuovi modelli sulla base di elaborazioni del Moon Boot originario e – in particolare – ha creato nuove collezioni che si connotano per uno stile più “urban” e meno legato al mondo dello sci. Tecnica Group ha costantemente protetto le sue nuove creazioni mediante l’istituto del disegno industriale ed in particolare del disegno comunitario registrato.

Alla fine del 2012 Tecnica Group ha riscontrato una potenziale contraffazione di alcuni dei propri disegni comunitari registrati relativi ai suddetti modelli di ispirazione “urban” (fra cui, in particolare, 001940313-0006) da parte di Anniel, ed in particolare dalla calzatura denominata “Anouk” prodotta e commercializzata da Anniel.

Tecnica Group ha prontamente fatto valere i propri diritti iniziando un’azione legale presso il Tribunale di Milano. Tale azione legale si è mossa su un doppio binario che da un lato richiedeva di vedere riconosciuta la contraffazione dei diritti derivanti dai propri disegni registrati e dall’altro invocava la violazione del diritto d’autore in termini di diritti di elaborazione, distribuzione e comunicazione al pubblico del Moon Boot originario.

La possibilità di radicare l’azione anche sul diritto d’autore è stata supportata da due elementi di essenziale importanza: in primo luogo, gli stessi rivenditori della calzature Anouk pubblicizzavano tali prodotti come “Anniel Moon Boots”; in secondo luogo, giornalisti e “fashion bloggers” hanno utilizzato in modo quasi unanime il rimando ai Moon Boot nelle loro recensioni delle calzature di Anniel (“L’evoluzione dei moonboots, adesso si portano bassi”; “Il Moon Boot di Anniel è l’ideale con questo clima!”; “The Italian brand Anniel […] has brought back the iconic Moonboots and sprinkled them with glitter”).

In data 5 maggio 2016 il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza (N. 8628/2016) con cui accertava che le calzature Anouk di Anniel costituivano plagio/contraffazione delle privative di Tecnica Group e inibiva la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione di tali calzature da parte di Anniel.

Nelle motivazioni della sentenza, il Tribunale ha rilevato che ai Moon Boot può essere riconosciuta la tutela autorale riservata alle “opere di disegno industriale che presentino in sé carattere creativo e valore artistico”.

Il Tribunale ha osservato che la normativa in materia di diritto d’autore e disegni e modelli industriali è stata radicalmente modificata dalla Direttiva CE 98/71, che ha abolito il divieto di cumulabilità tra la tutela autorale e quella del disegno industriale, eliminando così il criterio della scindibilità fra opera d’arte e prodotto industriale e sostituendolo di fatto con il più pregnante requisito del valore creativo-artistico in sé. A parere del Tribunale, l’espressione del valore artistico di un prodotto del design industriale non può ritenersi in radice compromessa dal carattere industriale del prodotto, “posto che in tale ambito sussiste la possibilità che l’opera del design possegga caratteristiche tali da suscitare un apprezzamento sul piano estetico che prevalga sulle specifiche funzionalità del prodotto”.

Sulla base di queste premesse ed in base a criteri quanto più possibili oggettivi, il Tribunale ha ritenuto che i Moon Boot possano godere della tutela autorale dal momento che la percezione dei Moon Boot si è consolidata nella collettività ed in particolare in ambienti estranei allo specifico settore merceologico di appartenenza. In tale prospettiva acquista particolare significato il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali hanno riservato ai Moon Boot (incluso il fatto che nel 2000 siano stati scelti dal Museo del Louvre come uno dei 100 più significativi simboli del design del XX secolo a livello internazionale) e che li hanno fatti assurgere in qualche modo a valore iconico del momento storico e culturale in cui sono stati creati, poiché alla loro comparsa sul mercato hanno “profondamente mutato la stessa concezione estetica dello stivale doposci, divenendo vera e propria icona del design italiano e della sua capacità di fare evolvere in modo irreversibile il gusto di un’intera epoca storica”.

In questo contesto, il Tribunale ha anche sottolineato come giornalisti e “fashion bloggers”, “utilizzatori informati” che, pur non essendo progettisti o esperti tecnici, risultano preparati e più attenti ai dettagli rispetto ad un consumatore medio, non hanno potuto prescindere dal riferimento ai Moon Boot.

Pertanto, “pur delimitando sul piano qualitativo l’effettivo ambito di applicabilità della tutela del diritto d’autore a quei (pochi) oggetti del design industriale ai quali risulta diffusamente conferita una consolidata e permanente capacità rappresentativa ed evocativa specifica”, i Moon Boot sono rientrati all’interno di tale cerchia ristretta.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che ai Moon Boot dovesse essere riconosciuta la tutela autorale che copre tutte le caratteristiche creative che ne costituiscono l’essenza e ha altresì ritenuto che il modello Anouk di Anniel, presentando tutte dette caratteristiche creative essenziali, ne costituisse plagio/contraffazione.

Una volta rilevato il plagio/ contraffazione della tutela autorale, il Tribunale ha ritenuto superfluo l’esame della contraffazione dei disegni comunitari registrati, ma ha tuttavia sottolineato come essi fossero dotati dei requisiti di novità e carattere individuale, rappresentando “una (per Tecnica più che lecita) evoluzione dell’opera originaria, che ne utilizza talune caratteristiche inserendole in uno stivale di camoscio con interno in pelo più tradizionale, che segue l’andamento anatomico di chi li calza” e al contempo presentando “un livello di individualità più che percepibile dal consumatore e tale da costituire una ragione di acquisto”.

La decisione del Tribunale di Milano pare premiare pienamente l’atteggiamento e la condotta di Tecnica Group che, nel solco di una riconosciuta creazione iconica, perpetua mediante gli adeguati strumenti previsti dalla normativa la tutela delle sue creazioni e di tutte quelle elaborazioni ed evoluzioni del progetto originario che seguono o, molto più spesso, precorrono gusti e tendenze dei consumatori.

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