Gianluigi Piselli, Consulente in Marchi e Avvocato, Giambrocono & C. SpA, Milano

Il fenomeno della contraffazione in Cina riguarda ormai tutti i settori merceologici e la crescita dei mezzi comunicazione offerti dallo sviluppo tecnologico, e in particolare internet, permette ai contraffattori di divulgare la propria attività raggiungendo agevolmente consumatori in ogni parte del mondo.

Tuttavia, un utilizzo incontrollato degli strumenti forniti dalla Rete può portare a situazioni insolite, e può capitare che una e-mail spedita contemporaneamente a più destinatari a scopo pubblicitario possa giungere al titolare di un marchio o ad un suo distributore autorizzato.

Ed è quanto accaduto alla società Sparco, celebre azienda italiana attiva nella produzione e distribuzione di componenti automobilistici ed abbigliamento tecnico utilizzati nelle più importanti competizioni automobilistiche, i cui che fornitori ufficiali ricevono una e-mail da un’azienda cinese di Guangzhou City con un’invitante proposta a visionare la propria pagina internet ricca di prodotti recanti il marchio SPARCO con tanto di catalogo, immagini dettagliate e listino prezzi.

Non trattandosi di un distributore autorizzato di Sparco, è risultata immediata la violazione dei diritti di marchio, ed i prodotti proposti nel catalogo (sedili, volanti, cinture di sicurezza, cerchi per ruote, accessori per autovetture, ecc..) sono apparsi palesemente non originali.

Di fronte a tale situazione, la società Sparco, da sempre attiva nella lotta alla contraffazione a livello internazionale, è prontamente intervenuta a tutela dei titolari di diritti di proprietà intellettuale avvalendosi delle misure di “enforcement” previste dalla legge cinese.

Nonostante la consapevolezza della difficoltà di poter risolvere il problema in maniera adeguata con risultati risolutivi, in molte ipotesi di contraffazione la lesione delle privative concorre con la produzione di merce di qualità scadente e potenzialmente nociva alla sicurezza dei consumatori.

Tra i diversi settori di mercato a rischio di tali conseguenze, risulta esserci senza dubbio quello dell’automotive: la contraffazione di componenti o accessori per autoveicoli, come ad esempio un volante o una cintura di sicurezza, comporta una produzione di articoli che, oltre ad avere qualità inferiore rispetto agli originali, presentano evidenti difformità rispetto agli standard qualitativi compromettendo la sicurezza del veicolo e la protezione dell’utilizzatore finale.

Basti pensare, a titolo esemplificativo, ad un sedile protettivo destinato ai piloti di corse automobilistiche: oltre a non essere sempre facilmente distinguibile dal prodotto originale, sfugge senza dubbio alle procedure di omologazione e alle verifiche di conformità rispetto agli standard di sicurezza.

La mancanza del codice di omologazione (che spesso risulta essere anche questo contraffatto) rispetto ai prodotti originali comporta un serio pericolo per l’incolumità fisica di chi li acquista ed utilizza.

E’ risultato quindi evidente la necessità per Sparco di intervenire per bloccare tempestivamente la messa in commercio di prodotti non originali, ma anche evitare la presenza sul mercato di merce altamente pericolosa per la sicurezza degli acquirenti.

Tra le diverse misure anticontraffazione previste dalla normativa cinese, lo strumento più adatto per tale finalità risulta essere il procedimento di intervento amministrativo in capo all’Amministrazione dell’Industria e del Commercio (AIC) del luogo in cui è stata individuata l’attività illecita. Si tratta di un ricorso che ha una finalità essenzialmente “pratica” essendo mirata, oltre all’accertamento della condotta illecita del contraffattore, all’individuazione ed al sequestro dei beni contraffatti.

In ogni modo, la possibilità di ottenere la tutela amministrativa è subordinata alla titolarità di una valida registrazione di marchio in Cina: per ottenere l’accettazione del ricorso, il titolare deve presentare, oltre alle prove della condotta illecita, anche i certificati di registrazione del proprio marchio.

Pertanto, secondo la legge Marchi cinese, il certificato di registrazione di un marchio risulta essere il primo vero strumento di “enforcement”: la titolarità di un marchio registrato attesta la legittimazione all’utilizzo esclusivo del segno distintivo e la conseguente possibilità di invocarne la tutela in caso di violazione.

Nel caso in esame, il dipartimento locale AIC, dopo aver provveduto all’esame dei certificati di registrazione del marchio SPARCO e delle prove allegate a seguito di indagini effettuate preventivamente dalla società Sparco, ha ritenuto ammissibile il ricorso e proceduto alle ispezioni presso lo stabilimento del presunto contraffattore tramite un’azione di “raid” che ha permesso di riscontrare la presenza di prodotti contraffatti.

Durante l’ispezione sono stati infatti trovati, imballati e pronti ad essere venduti, ben 123 “mozzi a sgancio rapido” per volanti di autovetture recanti il marchio SPARCO con tanto di numero di omologazione falsificato.

Al termine dell’intervento, l’AIC ha quindi predisposto i sigilli allo stabilimento e disposto il sequestro dei prodotti contraffatti. Successivamente, l’AIC accertando l’evidente contraffazione, ha intimato ai responsabili la cessazione dell’attività illecita, disponendo la confisca e la distruzione dei 123 sterzi e, infine, imponendo al contraffattore il pagamento di una sanzione amministrativa dell’importo di RMB 6.000 (circa 1.000 USD).

L’esito di tale procedimento può sembrare a prima vista poco efficace per impedire il ripetersi di un’attività illecita sanzionata in maniera sicuramente non proporzionata rispetto alla sua gravità.

Al contrario, l’intervento in oggetto è risultato utile per aver permesso a Sparco di ottenere l’individuazione dei prodotti e la loro distruzione in un tempo non superiore a tre mesi, salvaguardando i propri diritti di marchio e la sicurezza stessa dei consumatori.

Inoltre, tutta la documentazione acquisita nel corso di ispezione delle autorità amministrative e la decisione di accertamento emessa a capo del contraffattore, può costituire un valido mezzo di prova in un eventuale procedimento giudiziario instaurato successivamente in sede civile volto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito da tale attività illecita.

Secondo la legge di procedura civile cinese, tra le prove ammissibili in un procedimento giudiziario, sono tenute in particolare considerazione i testi redatti da organi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali: è quindi possibile produrre in giudizio i verbali delle ispezioni effettuate dalle AIC e la documentazione riguardante il materiale sequestrato presso gli stabilimenti del contraffattore.

Il caso in esame dimostra quindi che, se rispettate le condizioni e le formalità previste dalla normativa locale, è possibile in Cina per il titolare di un marchio ottenere un’efficace attuazione delle misure anticontraffazione raggiungendo risultati positivi a tutela dei propri diritti.

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