Giulia Varallo, Avvocato – Trevisan & Cuonzo Avvocati, Milano

Lo scorso 31 marzo è entrato in vigore il regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (infra AGCOM), adottato il 12 dicembre con delibera n. 680/13/CONS, volto ad offrire ai titolari di un diritto d’autore e dei diritti ad esso connessi su opere digitali diffuse tramite le reti di comunicazione elettronica una tutela quanto più immediata ed efficace possibile, in risposta all’estrema velocità di diffusione delle informazioni su simili mezzi di comunicazione.

A tal fine, l’AGCOM ha istituito due strumenti procedurali: uno diretto alla tutela del copyright online, l’altro rivolto alla tutela del copyright sui servizi di media audiovisivi lineari (tra cui le classiche trasmissioni televisive e la telefonia mobile) e non lineari (i c.d. programmi on demand). Le due procedure non si riferiscono alle attività di downloading, streaming e sharing svolte dagli utenti finali.

Ecco in pillole le diverse fasi del procedimento relativo alla violazione tramite web (analogo a quello previsto per i servizi di media audiovisivi, ad eccezione dei provvedimenti adottabili dall’AGCOM al termine della procedura).

Fatta salva la pendenza di un procedimento innanzi all’Autorità giudiziaria, il titolare o il licenziatario di un diritto d’autore o di un diritto connesso su un’opera digitale o anche un’associazione di gestione collettiva o di categoria può presentare all’AGCOM un’istanza, con richiesta di rimozione dei contenuti illeciti diffusi online. L’istanza si presenta mediante compilazione ed invio di un modello, disponibile sul sito web ddaonline.it, ed allegazione della documentazione attestante la titolarità del diritto violato.

Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza, la AGCOM valuta se avviare il procedimento, dandone avviso al soggetto istante.

Nel caso di avvio del procedimento, l’AGCOM ne dà comunicazione ai Service Provider (di mere conduit o di hosting), agli uploader (soggetti che caricano le opere digitali sul web, rendendole disponibili anche tramite link o torrent) e ai gestori della pagine e del sito internet (soggetti che amministrano lo spazio su cui compaiono le opere digitali o dei collegamenti ipertestuali alle stesse).

Al ricevimento della comunicazione, i relativi destinatari possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante (rimuovendo i contenuti illeciti), con conseguente archiviazione del procedimento; o, in difetto di spontaneo adeguamento, possono presentare all’AGCOM, nei 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, le proprie controdeduzioni.

Svolti gli opportuni accertamenti istruttori, nel termine di 35 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza, l’AGCOM può archiviare la procedura, oppure, ritenendo sussistente la violazione del copyright, esigere che i S.P. impediscano la prosecuzione dell’illecito o vi pongano fine. In particolare, qualora il sito, su cui sono disponibili le opere digitali in violazione del copyright, sia ospitato su un server ubicato in Italia, l’AGCOM ordina ai provider, che svolgono attività di hosting, la rimozione selettiva delle opere digitali, oppure, in caso di violazione di carattere massivo, la disabilitazione dell’accesso alle opere medesime; qualora, invece, il sito recante le opere digitali illecite sia ospitato su un server ubicato all’estero, l’AGCOM ordina ai provider, che svolgono attività di mere conduit, la disabilitazione dell’accesso all’intero sito.

In aggiunta agli ordini di disabilitazione, l’AGCOM ordina ai S.P. di predisporre il reindirizzamento automatico ad una pagina web, che informi i visitatori della violazione del copyright.

Diversamente, a conclusione del procedimento sui servizi media audiovisivi, l’AGCOM può: diffidare i fornitori di media lineari dalla ulteriore trasmissione dei programmi illeciti; ordinare ai fornitori di media on demand la rimozione dei programmi medesimi dai cataloghi a disposizione del pubblico.

Entro 3 giorni lavorativi dalla notifica di tali provvedimenti, in difetto di ottemperanza, l’AGCOM infligge una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di € 10.000 a un massimo di € 250.000) ed informa gli organi della polizia giudiziaria.

In caso di violazioni gravi o di carattere massivo, i termini suindicati possono essere abbreviati.

In conclusione, se fino a marzo 2014 accanto alla tutela giudiziaria il principale strumento di rimozione tempestiva dalle reti di comunicazione elettronica di contenuti violativi del copyright era quello delle procedure autoregolamentate di notice and take down (cfr. ad esempio quella di YouTube: http://www.youtube.com/yt/copyright/it/copyright-complaint.html), basate sulle c.d. notifiche di violazione svolte dai titolari dei diritti, ora l’AGCOM garantisce un ulteriore e tempestivo strumento di tutela.

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