Gian Giuseppe Masciopinto, Patent Attorney e Luisa Curiale, Trademark Attorney, INTERPATENT Srl, Torino
Oggi le violazioni di diritti di proprietà industriale spesso si rivelano ed attuano anche su mezzi che, fino a pochi anni fa, non erano presi in considerazione.
La rete Internet, i motori di ricerca, i nomi a dominio e i social network sono ormai veicoli di comunicazione, ricerca, diffusione e trasmissione di dati, informazioni e immagini, senza limiti territoriali, che, da un lato, possono comportare la messa in atto di violazioni di diritti altrui, dall’altro, essere anche utilizzabili per individuare la contraffazione di un valido brevetto.
Esistono prodotti di cui è difficoltoso scoprire l’acquisto e l’uso da parte di un’azienda.
Infatti, vi sono sistemi complessi la cui introduzione, in un’azienda utente finale, permette di migliorare l’attività e ridurre gli scarti produttivi e, spesso, l’azienda che acquista tale tipo di sistemi tende a non renderne nota l’introduzione ai propri concorrenti.
In tali casi pertanto, un’azienda titolare di un valido brevetto incontra difficoltà nell’accertare la presenza di sistemi concorrenti in un’azienda utente finale. La situazione può complicarsi ulteriormente nel caso in cui l’azienda utente finale sia anche cliente dell’azienda titolare del brevetto.
Infatti una richiesta di descrizione giudiziaria presso l’azienda utente andrebbe a svantaggio della stessa azienda titolare, con un conseguente possibile danno commerciale.
Infine, non è da trascurare il fatto che in molti casi i sistemi di cui sopra possono essere di costo elevato, talvolta superiore a 100.000,00 Euro: conseguentemente, l’acquisto di un esemplare al fine di dimostrare la contraffazione di un proprio brevetto può essere economicamente poco giustificabile.
L’ipotesi di lavoro di cui sopra non è rara e solo un attento esame dei prodotti promossi dalla concorrenza, anche su Internet, può consentire l’individuazione di prodotti, in presunta contraffazione, realizzati da un proprio concorrente ed un conseguente attacco, senza la necessità di effettuare operazioni di descrizione giudiziaria presso aziende utenti finali.
Un nostro Cliente, titolare di un brevetto riguardante sistemi ad elevata automazione, nel vigilare i prodotti promossi da un’azienda concorrente, rilevò la presenza, sul sito di quest’ultima, di documenti pubblicitari che, a prima vista, descrivevano sistemi chiaramente in contraffazione di un proprio brevetto.
Considerato il costo di tali sistemi, l’impossibilità di individuare eventuali utenti finali clienti dell’azienda concorrente (se non nell’ambito degli stessi propri clienti), nonché di operare in Italia con una descrizione giudiziaria del sistema in presunta contraffazione, si rivelò decisiva la possibilità di utilizzare le informazioni pubblicizzate su Internet.
In effetti la pubblicità su Internet conteneva anche indicazioni sul come acquistare tali sistemi attraverso una filiale italiana. Grazie a tale combinazione di circostanze, si decise di diffidare l’azienda concorrente, attraverso la sua filiale italiana, sulla base delle informazioni tecniche riportate solo sul sito Internet della concorrente.
La diffida fu seguita da una strenua resistenza della concorrente che non permise di raggiungere alcun accordo negoziale.
Ne conseguì pertanto una Causa civile ordinaria, nel corso della quale fu disposta una consulenza tecnica atta ad accertare la validità del brevetto e la sua contraffazione.
Indipendentemente dal risultato ottenuto, che fu di piena soddisfazione per il nostro Cliente, desideriamo evidenziare come tramite le informazioni reperite su Internet fu possibile instaurare la Causa civile e, di fatto, bloccare l’attività commerciale dell’azienda concorrente nell’ambito dei sistemi considerati in contraffazione.
Il caso che abbiamo sopra sintetizzato induce a riflettere sulla rilevanza della rete Internet e sul come essa rappresenti oggi uno dei principali veicoli di comunicazione verso il pubblico, con le implicazioni che ne conseguono.
In conclusione, il titolare di diritti di proprietà industriale interessato alla loro tutela non dovrà dunque esimersi dal monitorare attentamente, in modo diretto o attraverso società di consulenza, i prodotti dei propri concorrenti anche su Internet, al fine di rintracciare contraffazioni, potenziali o già conclamate.
L’adozione di un’attenta ed efficace attività di monitoraggio e sorveglianza di quanto pubblicizzato a mezzo Internet consente, dunque, di valorizzare e rafforzare nel tempo i propri diritti di proprietà industriale con tempestivi interventi contro le violazioni rilevate.