Valerio Lunati, European and Italian Patent and Trademark Attorney – Lunati & Mazzoni Srl, Milano

Quando la prima autostrada, la Milano-Laghi, fu costruita nel 1923 e fu replicata in tutto il mondo, le leggi e le tecnologie connesse non cambiarono. Tuttavia, in breve tempo, le modalità di viaggio in auto si adeguarono, le auto stesse si adeguarono, le normative di sicurezza si adeguarono. Pur rimanendo inalterati i principi generici, tutto era cambiato.
Il web obbliga l’apporto di simili adeguamenti nel mondo della proprietà industriale. Pur considerando che le leggi non sono sostanzialmente cambiate, queste sono da riconsiderarsi interamente alla luce delle nuove tecnologie. Di seguito riportiamo un breve esempio in proposito.
Pochi anni fa un nostro cliente, proprietario di un grosso negozio on-line di articoli sportivi ed anche importante importatore dal FarEast, ci chiese la possibilità di importare e commercializzare, sempre soprattutto tramite il web, un attrezzo ginnico in voga oltre-oceano.
Le nostre ricerche individuarono la principale produttrice del dispositivo che aveva depositato un brevetto ed un disegno/modello a tutela del dispositivo ginnico.
Le stesse ricerche identificarono inoltre un grave problema del brevetto in questione, ed in particolare delle estensioni non statunitensi del brevetto stesso: l’oggetto del brevetto era in vendita su un sito web, riconducibile alla stessa titolare, da prima del deposito del brevetto. Come noto, infatti, il sito “webarchive.org” raccoglie, datandole, le pagine web dei siti internet e costituisce una prova fidata e datata di divulgazione dei dispositivi illustrati. Il sito webarchive.org è inoltre ritenuto affidabile dall’European Patent Office che indica che le divulgazioni presenti in tale sito sono da considerarsi generalmente prove valide. Questo orientamento è stato confermato anche dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno Europeo, che ha ad esempio ritenuto valida una prova costituita da un post datato di un blog.
Il brevetto era quindi, alla prova dei fatti, nullo.
La ricostruzione dei fatti è stata semplice: negli Sati Uniti è possibile divulgare l’invenzione fino a 12 mesi prima del deposito del brevetto (le cosiddette pre-divulgazioni). In Europa e nel resto del mondo è invece necessario depositare il brevetto prima di qualsiasi divulgazione. Il titolare Statunitense non si è quindi preoccupato di una divulgazione sul web in assenza di brevetto, visto che probabilmente aveva in mente la possibilità di brevettare anche nei mesi successivi. Tuttavia, lo stesso proprietario, si è così precluso le estensioni in Europa, annullandole a causa della stessa pre-divulgazione.
In Europa, il titolare provò a porre rimedio tramite un deposito di disegno/modello, ma era ormai tardi, e lo stesso disegno/modello era parzialmente annullato, o comunque dotato di un ambito di tutela molto limitato, a causa della divulgazione delle immagini quasi identiche dei dispositivi nel sito web Statunitense.
Il dispositivo ginnico era quindi sostanzialmente di libero mercato in Europa. Rimaneva comunque sempre importante differenziarsi e prestare la dovuta, seppur piccola, attenzione al disegno/modello e a problemi connessi alla concorrenza sleale.
Il titolare dei brevetti provò a reagire tramite una lettera di diffida, che fu semplicemente e con successo respinta, chiarendo la nostra conoscenza dei fatti alla controparte.
Anche in questo caso, la sostanza delle cose non era cambiata: da sempre la pre-divulgazione annulla i brevetti in Europa e non negli Stati Uniti. Tuttavia, una pre-divulgazione avvenuta in un punto vendita od anche in un programma televisivo quale una televendita (classico canale di vendita per gli attrezzi ginnici di quella tipologia) difficilmente viene reperita, specie ad anni di distanza.
Non vale lo stesso per il web. Il web non perdona, quello che c’è sul web rimane molto a lungo sul web e soprattutto è facilmente accessibile e ritrovabile.
Inoltre, è un fatto di sempre che le leggi internazionali devono essere controllate ed esaminate per non precludersi fette di mercato. Tuttavia, mentre in passato le aziende avevano da subito presente con precisione il loro mercato di riferimento, oggi, con il web, anche un fenomeno puramente locale viene ben presto espanso “viralmente” in tutto il mondo. Le leggi internazionali sono quindi sempre da considerare.
Per concludere il web offre molte possibilità ma, nello stesso tempo, non perdona errori.
È per questo motivo che, con il web, è sempre più importante che gli imprenditori diano massima rilevanza alla proprietà industriale ed intellettuale connessa alle loro attività e siano seguiti da professionisti preparati ed aggiornati.

Comments are closed.