Emanuele Tollari, Consulente in P.I. ed  European Patent Attorney – Ing. C. Corradini & C. Srl, Reggio Emilia

Come spesso si dice nel campo della Proprietà Industriale il “Brevetto per Modello di Utilità” è destinato a tutelare le invenzioni di serie B, ovvero quelle invenzioni che, quasi per una questione di merito, non sono considerate degne di essere classificate come vere e proprie idee inventive da proteggere con un “Brevetto di Invenzione Industriale”.

Tuttavia prendendo a riferimento gli ultimi cinque anni, che vanno dal 2008 – anno in cui tra l’altro è stata istituita la Ricerca di Anteriorità ad opera dell’Ufficio Europeo dei Brevetti per conto dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per le domande di brevetto di  invenzione –  al 2012, si riscontra un trend di crescita del numero di domande di Brevetto per Modello di Utilità in Italia a fronte di un leggero calo di domande di Brevetto di Invenzione, seppure queste ultime rimangano decisamente predominanti per numerosità. In cifre, nell’ultimo quinquennio, il numero maggiore di domande di Brevetto per Invenzione depositate in Italia si è riscontrato nel 2010 con n. 9.685 depositi, mentre l’anno che si è appena chiuso ha registrato n. 9.214 domande di deposito di brevetto per invenzione; l’anno in cui si rileva il maggior numero di domande di brevetto per Modello di Utilità, invece, è proprio il 2012, con n. 2.743 depositi, a fronte delle n. 2.200 domande depositate nel 2008.

È possibile, quindi, affermare che in Italia si fa tuttora un ricorso massiccio all’istituto del “Modello di Utilità”, il quale quindi gode di una sua precisa dignità.

Il Modello di Utilità, quindi, non è tanto un brevetto di serie B, quanto piuttosto un fratello minore, il quale è demandato ad una tipologia differente di invenzioni, quelle invenzioni nuove ed originali atte a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere.

Che il trovato, oggetto di un brevetto per Modello di Utilità, debba godere del requisito di novità rispetto alla tecnica nota quanto dell’originalità è stato anche di recente confermato dalla Corte di Cassazione a conclusione di un caso giudiziale che ha attraversato tutti i tre gradi di giudizio e che si è concluso, con la pronuncia della Corte di Cassazione, che ha dichiarato originale e quindi non nullo il Modello di Utilità in esame.

In particolare, il titolare del Modello di Utilità, avendo rintracciato sul mercato prodotti identici ai propri, nel caso di specie sistemi di chiusura in filo zincato per rivestire e trattenere i tappi delle bottiglie di vino, e per i quali era stato richiesto e rilasciato un brevetto per Modello di Utilità, ha citato in giudizio il presunto contraffattore, il quale ha, in via riconvenzionale, richiesto la nullità del titolo di proprietà industriale in base ad un documento anteriore.

Il tribunale di primo grado rigettando le domande del titolare del Modello di Utilità dichiarava nullo quest’ultimo, mentre il giudice di secondo grado con sentenza non definitiva accoglieva la domanda di contraffazione avanzata dal titolare rigettando la riconvenzionale di nullità, con conseguente condanna di inibitoria e di risarcimento del danno al contraffattore, unita alla pubblicazione della sentenza su due testate nazionali.

Il contraffattore propone così un ricorso, tuttavia la Corte di Cassazione si esprime in favore dell’originalità del Modello di Utilità confermando il giudizio di secondo grado e sancisce definitivamente un principio altresì dibattuto in letteratura, ovvero che l’originalità richiesta ad un Modello di Utilità, sebbene debba essere valutata in modo differente da quanto preteso per il Brevetto per Invenzione, richiede che si verifichi una miglioria nell’attuazione del “già noto”, tale da conferire una utilità nuova ed ulteriore.

La tutela dei Modelli di Utilità, quindi, non può classificarsi come una tutela di scarso interesse o da attribuire ad innovazioni non originali, quanto piuttosto ad invenzioni vere e proprie che, per la loro natura conferiscono una nuova utilità ad un prodotto, un macchinario, etc.. .

Ecco come dettagli che vanno a migliorare o perfezionare  in modo vantaggioso e non banale un prodotto esistente, aggiornano le funzionalità di tale prodotto rispetto alle mutate esigenze del mercato o risolvono un problema sentito per tale prodotto, possono essere tutelati efficacemente mediante il deposito di un Modello di Utilità, la cui tutela si estende a tutti quei  prodotti che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

Il Brevetto per Modello di Utilità, al pari del Brevetto per Invenzione, quindi, rimane ad oggi un valido strumento in mano alle imprese che investono per tenere aggiornati i propri prodotti alle nuove esigenze di mercato.

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