Elena Marangoni e Nicolò Ghibellini, Avvocati – Avvocato Elena Marangoni, Padova
Il mondo Internet senza dubbio rappresenta una grande opportunità per le imprese, le quali hanno a disposizione una vetrina virtuale aperta sul mondo per pubblicizzare i propri prodotti e quindi per raggiungere un numero illimitato di potenziali clienti. Nel contempo, però, il web nasconde insidie sempre nuove per i brand aziendali, avendo moltiplicato il numero dei potenziali contraffattori che spesso si avvantaggiano della sostanziale mancanza di regolamentazione della Rete e della facilità di operarvi con la copertura dell’anonimato o con dislocazioni, a volte virtuali, che rendono difficile la loro individuazione e la loro perseguibilità.
Il mondo del diritto è quindi costantemente impegnato, non senza affanno, nell’elaborazione di efficaci strumenti per prevenire o dirimere diatribe che spesso possono avere conseguenze davvero dannose, in termini di risorse temporali ed economiche. L’evoluzione dei nuovi media tuttavia spesso è talmente veloce da non concedere il tempo per la creazione di istituti giuridici ad hoc, e quindi si devono adattare con gli strumenti dell’analogia norme e nozioni già esistenti al caso concreto che si vuole tutelare. E’ il caso che qui sottoponiamo.
Un’azienda intraprende un progetto commerciale innovativo. Al fine di valorizzare e proteggere il suo investimento, registra a livello nazionale il marchio che individua l’iniziativa; inoltre, poiché l’attività si sviluppa online, lo stesso marchio è registrato anche come dominio, in tutte le estensioni rilevanti. Solo nei mesi successivi tuttavia, procede all’estensione internazionale del marchio. Poiché il progetto ha ad oggetto immagini e fotografie, l’azienda è intenzionata ad utilizzare anche il canale social, e specificamente Instagram. Tuttavia al momento della registrazione dell’account, che avrebbe voluto identico al proprio marchio, l’azienda scopre che questo è già stato attivato e quindi occupato da terzi.
L’azienda, determinata ad ottenere l’account Instagram con il proprio marchio, si rivolge al proprio studio legale che invia una diffida al soggetto che per primo si era registrato sul social network. La richiesta è motivata adducendo la titolarità della registrazione del marchio, che attribuisce al suo titolare un diritto generale prevalente sulla registrazione di account su social network. Infatti, mentre quest’ultimo non individua un diritto autonomamente tutelabile, la titolarità del marchio autorizza, per il principio dell’unitarietà dei segni distintivi (art. 22 CPI), l’ampliamento della sua tutela a tutte le ulteriori forme rilevanti per l’attività economica.
La diffida non sortiva alcun effetto, e si procedeva quindi ad attivare presso Instagram la procedura di denuncia di contraffazione di marchio in esito alla quale il social network ha disabilitato l’account del primo registrante, riassegnandolo all’azienda che aveva denunciato la violazione dei propri diritti. Nella denuncia ad Instgram, il legale riusciva a documentare validamente sia il diritto dell’impresa, tramite produzione delle registrazioni nazionali e internazionali, sia la finalità meramente emulativa e ostruzionistica della contestata registrazione di account anteriore, che infatti non era ancora mai stata utilizzata. Il caso, risoltosi positivamente per l’azienda, offre alcuni spunti di riflessione.
L’estrema libertà di forme, visibilità e riproducibilità del mondo telematico, espone i diritti di proprietà industriale e intellettuale aziendali a notevoli rischi d’imitazione e di appropriazione da parte di terzi concorrenti o di soggetti interessati a lucrare sul loro trasferimento al legittimo titolare. Si rende pertanto sempre più necessaria l’adozione da parte delle aziende di soluzioni di prevenzione e tutela la cui efficacia dipende innanzitutto dalla titolarità di valide registrazioni di marchio, che rimangono il diritto di base per ottenere qualsiasi tutela legale. Una volta registrato il marchio, è opportuno affidarsi a legali o consulenti specializzati, per monitorare i propri diritti nella Rete ed intervenire tempestivamente ed efficacemente nelle situazioni di contraffazione. La vicenda è, infatti, emblematica della possibilità offerta dalla Rete di ottenere tutela dei diritti, validamente supportati da argomenti legali, con innovativi strumenti di risoluzione non giudiziale delle dispute offerti dai social network e da altri enti della Rete. La consuetudine d’uso di Internet che tutti ormai abbiamo non deve tuttavia indurci a dimenticare che la tutela dei diritti oggi è sempre più delicata e che l’apparente accessibilità che internet offre può trasformarsi in un costoso inganno quando si pensa di potersi arrangiare.