Federica Scorza, Trademark Attorney – Studio Rubino S.r.l. – Roma

Per “Diritti di Proprietà intellettuale” (IPRs) devono intendersi tutti i “diritti relativi alle opere letterarie, artistiche e scientifiche, alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodiffusione, alle invenzioni in tutti i campi dell’attività umana, alle scoperte scientifiche, ai disegni e modelli industriali, ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali, alla protezione contro la concorrenza sleale; e tutti gli altri diritti inerenti all’attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico”( Art.2 Convenzione Istitutiva WIPO).

Tale nozione, però, seppur nella sua più ampia accezione, è in continua espansione, sia nel contenuto che nel relativo ambito di tutela, alla luce dell’inevitabile processo di ammodernamento del diritto dovuto alla crescente innovazione tecnologica, che ha portato il legislatore ad occuparsi di nuove fattispecie e problematiche giuridiche sorte o legate all’utilizzazione del web e a vagliare l’applicabilità o meno delle regole tradizionali.

Negli ultimi anni, numerosi e di rilevante importanza sono stati gli sviluppi legislativi che hanno rafforzato la tutela degli IPRs nel nostro Paese. Oltre agli istituti previsti e disciplinati dal Codice di Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005 e ss.) e da altre norme, sono, infatti, state approvate talune disposizioni che prevedono e assicurano maggiore garanzia: D.lgs. 68/2003 in recepimento della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e di altri diritti connessi nella società d’informazione; con L. 99/2009 (Legge Sviluppo) è stato istituito il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) presso il Ministero dello Sviluppo Economico; con la L. 350/2003 è stata stabilita l’utilizzazione dell’etichetta “made in Italy”, e successivamente tutelato penalmente il “full made in Italy” cioè il prodotto interamente progettato, confezionato, compiuto sul territorio italiano; con la L. 95/2010 sancita la tutela amministrativa del “made in Italy settoriale“, etc.

Ciò a cui bisognerebbe tendere è un modello giuridico di tutela “bilanciata” degli IPRs, atto a favorire l’innovazione e la concorrenzialità del mercato, nel pieno rispetto e nel benessere dei consumatori finali.

Su questa scia, ad esempio sono state emesse importanti sentenze in materia di diritto d’autore, come quelle rese nel 2011 dalla Corte di Giustizia dell’UE nelle cause Scarlet c. Sabam e nel 2012 Sabam c. Netlog, dal contenuto pressoché analogo, sulla responsabilità degli host provider in relazione alle violazioni degli IPRs commesse da terzi, e attuate attraverso la condivisione non autorizzata sulle piattaforme gestite dai provider di contenuti coperti da diritto d’autore. La Corte in queste occasioni, pur garantendo e assicurando ai provider la possibilità di offrire i propri servizi, in linea con la regolamentazione comunitaria dettata in materia di e-Commerce dalla direttiva 2000/31/CE, ha statuito che, le misure adottabili dai provider per prevenire qualsiasi violazione degli IPRs da parte di terzi, debbono risultare proporzionate e conformi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali degli utenti della rete internet (privacy e libertà d’espressione su tutti).

In questo complesso scenario, appare dunque evidente e necessaria, un’armonizzazione delle diverse normative attualmente in vigore nelle materie della proprietà industriale e della difesa dei diritti dei consumatori, al fine di consentire una tutela completa ed egualitaria tra i soggetti in questione, che permetta da un lato ai titolari di IPRs di continuare a detenere e trarre beneficio dai propri diritti di privativa, e dall’altro ai consumatori di avere un accesso cosiddetto “informato” al mercato, circa i prodotti e servizi dell’attività inventiva e creativa altrui.

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