Vincenzo Piccarreta, Avvocato – Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti, Milano

La competenza territoriale del giudice civile chiamato a pronunciarsi su un fatto illecito viene stabilita secondo due criteri alternativi: quello del luogo in cui il convenuto ha il proprio domicilio, ovvero del luogo ove i fatti sono stati commessi.

In relazione alle azioni di contraffazione, quest’ultimo criterio è previsto dall’art 120, comma 6, del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30): “dinanzi all’Autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.”

L’illecito commesso a mezzo internet si estrinseca virtualmente su tutto il territorio nazionale, ciò introducendo un elemento di difficoltà nell’applicazione del criterio del forum commissi delicti. Il Tribunale di Cagliari, con decisione del 30 marzo 2000, ha ritenuto che in tal caso la competenza territoriale debba essere individuata con riferimento al giudice “del luogo in cui si è verificata la divulgazione […], idonea a pregiudicare l’altrui diritto.” La competenza territoriale spetterebbe a tutti i tribunali italiani ubicati nei luoghi dai quali sia possibile accedere alla rete e navigare in Internet. Tale orientamento viene talvolta indicato come teoria della “competenza diffusa” e potrebbe apparire non allineato con la ratio della regola in esame che una recente decisione delle Sezioni Unite del 10 settembre 2013, n. 20700, così descrive: “in materia di illeciti civili, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire è quello normalmente più idoneo a pronunciarsi in merito, segnatamente per motivi di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell’amministrazione dell’istruttoria.

In un giudizio cautelare, ordinanza 26 aprile 2010, il Tribunale di Milano ha rigettato un’eccezione di incompetenza per territorio facendo presente che, “se pare indubitabile che detta condotta [attività di pubblicizzazione – ndr] debba anch’essa qualificarsi come atto in sé rilevante ai fini della dedotta contraffazione, la diffusività della sua propagazione connessa all’uso di Internet comporta che essa ha avuto luogo anche nel circondario della sezione specializzata di questo tribunale.” Quindi il Tribunale di Milano ha identificato il forum commissi delicti nel luogo della sede della ricorrente. Questo orientamento è stato di recente confermato dal medesimo Tribunale (Trib. Milano, decisione del 27 marzo 2013). Decisioni di tal segno, pur facendo leva sul criterio della competenza diffusa, potrebbero considerarsi non in contrasto con l’insegnamento di cui alla decisione delle SS.UU. citata, posto che la sede del ricorrente/attore può rilevare anche come luogo di produzione del danno.

Un approccio diverso prende spunto dai criteri indicati dalla giurisprudenza in materia di diffamazione sul web. Al proposito, la Suprema Corte a Sezioni Unite, nel 2009 ha affermato che il giudice territorialmente competente per azioni da risarcimento dei danni da lesione dei diritti della personalità avvenuta mediante l’uso di mezzi di comunicazione di massa è quello del luogo in cui si produce il danno conseguente al fatto lesivo, cioè il giudice del luogo del domicilio della persona offesa (Cass. Civ. SS.UU., sent. n. 21661/09). A tale decisione, con decisione del 2014, espressamente si è ispirato il Tribunale di Torino che ha motivatamente rifiutato di applicare la teoria della “competenza diffusa” in caso di contraffazione a mezzo internet: “una cosa è un ventaglio limitato di fori competenti, prevista dalla legge con facoltà di scelta discrezionale a favore dell’attore, altra è la sostanziale annichilazione della regola della competenza territoriale predeterminata, che inevitabilmente scaturisce dal riconoscimento del concorso della competenza di qualunque giudice della Repubblica […] La tesi qui accolta tende a superare il punto debole di tale interpretazione legato alla difficoltà di individuare il “luogo di gestione” di un sito Internet, presumendone la coincidenza con la sede operativa dell’azienda o con la residenza o il domicilio della persona fisica, del resto in applicazione del fondamentale principio di “vicinanza” della prova […] Ergo, in caso di deduzione di un comportamento illecito lesivo, lesivo di un diritto di proprietà industriale commesso per mezzo della pubblicizzazione di un prodotto attraverso Internet, il luogo di commissione del fatto ai sensi dell’art. 120, comma 6, cpi va individuato nel luogo in cui i dati sono stati immessi in rete, comportamento presuntivamente collocato presso la sede operativa dell’impresa ovvero presso il domicilio della persona fisica, titolare del sito ” (Trib. Torino, ordinanza del 19.01.2014).

Comments are closed.