Cristiano Bacchini, Avvocato, Studio legale Bacchini Mazzitelli, Milano

Il caso in rassegna riguarda la proteggibilità del layout di negozi appartenenti ad una nota maison nel campo della cosmetica e della profumeria. La fattispecie trae origine da una vertenza avente ad oggetto una contesa relativa alla tutela prevista dalla Legge Autori in materia di opere dell’architettura. In particolare, è stato chiesto al collegio giudicante di verificare se la combinazione e conformazione complessiva degli elementi che integrano un progetto di arredamento in un contesto stilistico minimalista, caratterizzato da simmetrie ed essenzialità nelle linee, presentasse gli elementi di creatività necessari per assicurare ad esso la tutela prevista in materia di diritto d’autore sopra richiamata e, conseguentemente, dichiarare violati i relativi diritti ad opera di un concorrente. L’attrice nel caso di specie ha, inoltre, contestato alla convenuta la sussistenza di un’attività di sistematica concorrenza sleale confusoria, di appropriazione di pregi e parassitaria, riconducendo in particolare a dette fattispecie la riproduzione degli elementi dei negozi, nonché altri indici da essa ritenuti pertinenti quali l’abbigliamento delle commesse, la comunicazione online relativa perlopiù al format del sito web, le promozioni commerciali, anche nella loro configurazione grafica e di colori,  nonché i prodotti elaborati dall’attrice.

Ebbene, il Tribunale di Milano con una interessante decisioni ha, in primo luogo, precisato come un’opera dell’ingegno per essere considerata tale e, quindi, poter assurgere alla tutela prevista dalla Legge Autori deve essere caratterizzata da un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa per il sol fatto che l’opera consiste in idee e nozioni semplici ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. In tale contesto il Tribunale ha, altresì, precisato come la creatività non possa e non debba essere costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, con ciò ponendo l’accento sul carattere soggettivo o soggettività di un’opera. In questo modo l’autorità giudiziaria ha inteso richiamare un principio già in precedenza espresso dalla Cassazione, a mente del quale, un’idea può essere alla base di più opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva di ciascuno degli autori. Quanto al settore afferente l’arredamento d’interni, il carattere creativo dovrà essere valutato in forza della scelta, coordinamento e organizzazione degli elementi dell’opera in rapporto al risultato complessivo conseguito. In tale contesto, ovviamente, la progettazione non deve essere dettata da un risultato imposto dal problema tecnico funzionale che l’autore vuole risolvere. Nel caso in esame, il Tribunale di Milano ha inteso riconoscere la tutela autoriale alla combinazione degli elementi di cui al progetto di arredamento d’interni in precedenza descritto, caratterizzato da simmetrie ed essenzialità nelle linee in un contesto minimalista, nell’ambito del quale ricorrono elementi quali l’ingresso open space con ai lati grandi grafiche illuminate, all’interno  espositori laterali consistenti in strutture continue e inclinate aventi pareti caratterizzate da alloggi in plexiglass trasparente,   isole a bordo curvilineo posizionate al centro dei negozi per contenere i prodotti,  schermi tv incassati negli espositori inclinati. Il tutto caratterizzato da una ricorrente combinazione di colori. E’ importante sottolineare che la tutela riconosciuta ha riguardato la sola combinazione e conformazione complessiva di tutti detti elementi in relazione tra loro. Quanto alla tutela concorrenziale invocata dall’attrice, l’Autorità Giudiziaria ha inteso porre l’accento sulla fattispecie parassitaria, ossia sulla condotta afferente l’imitazione sistematica di iniziative imprenditoriali del concorrente e, quindi, del lavoro e della creatività altrui, determinandosi su tale piano la violazione dei principi di correttezza professionale che integrano la concorrenza sleale. A tal proposito il Tribunale ha inteso ricondurre l’indice di sistematicità all’esistenza di una pluralità di atti succedentesi nel tempo diretti ad una continua e ripetuta imitazione delle iniziative del concorrente allorquando effettuati a breve distanza di tempo tra loro.  In tale contesto, il lasso temporale da prendere in considerazione deve essere riferito ai prodotti in concreto veicolati dalle parti ed alle condizioni del mercato in cui vengono immessi, con ciò di fatto acclarando l’idea che la valutazione circa la sussistenza di ipotesi  concorrenziali parassitarie  non può prescindere dal contesto produttivo e commerciale relativo ai prodotti e/o servizi di cui alle iniziative commerciali e promozionali di volta in volta poste a confronto ed in relazione alle quali se ne denuncia l’imitazione sistematica. E’ di questi giorni la notizia che in sede d’appello è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado in attesa della sua cognizione piena. Ergo un altro capitolo sulla vicenda dovrà per forza di cose essere scritto.

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