Davide Bresner, Avvocato – Rapisardi Intellectual Property, Milano
La diffusione sempre più rilevante dell’e-commerce necessita di strumenti idonei a tutelare, da un lato, i titolari dei diritti di proprietà intellettuale violati, che non possono esercitare un controllo globale del web e, dall’altro, il consumatore finale, che può facilmente essere tratto in inganno dalla presenza di siti illeciti.
Uno strumento fondamentale nella lotta alla contraffazione online è costituito dall’istituto della sorveglianza doganale, oggi disciplinato dal Regolamento UE n. 608/2013, a norma del quale i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono “sorvegliare” tutta la merce dichiarata presso le dogane europee.
Gli ultimi dati della Commissione Europea mostrano numeri molto rilevanti a riprova dell’efficacia delle misure doganali previste dalla normativa comunitaria, basti pensare che solo nel corso del 2012 le Dogane europee hanno sequestrato circa 40 milioni di prodotti presumibilmente contraffatti.
Il nuovo regolamento, che sostituisce il precedente Regolamento CE n. 1383/2003 del 22 luglio 2003, è entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Il Regolamento UE n. 608/2013 ha introdotto una serie di modifiche al regime normativo preesistente, che possono essere così sintetizzate:
– Estensione della tutela
Viene estesa la lista dei diritti di proprietà intellettuale tutelabili: alle categorie già protette, si aggiungono anche le denominazioni commerciali (nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale), le topografie di prodotti a semiconduttori, nonché i modelli di utilità e i dispositivi principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di misure tecnologiche.
– Procedura semplificata per la distruzione dei prodotti oggetto di sequestro
In base alla procedura semplificata, che dovrà essere obbligatoriamente adottata da tutti gli Stati membri, la Dogana potrà procedere alla distruzione delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale senza necessità della preventiva emissione di un provvedimento giudiziale di accertamento della contraffazione, a condizione che sussista l’accordo alla distruzione da parte del detentore delle merci/dichiarante, accordo da intendersi presunto in assenza di espressa opposizione.
– Nuove regole per le “piccole spedizioni”
Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi, è stata introdotta una procedura specifica per le “piccole spedizioni” di merci contraffatte o usurpative (intendendosi per “piccole spedizioni” quelle postali o a mezzo di corriere espresso che comportino al massimo 3 unità o un peso lordo inferiore a 2 Kg), che consente la distruzione di tali merci senza necessità di ottenere, per ciascun caso, l’esplicito consenso del richiedente. Tale procedura viene applicata in automatico dalle autorità doganali ad ogni blocco, a condizione che il richiedente abbia specificato, nella domanda di sorveglianza doganale, di volerne usufruire. Per procedere alla distruzione delle merci oggetto di “piccole spedizioni” è richiesto il consenso del detentore delle merci/dichiarante, consenso che potrà ritenersi presunto in assenza di sua espressa opposizione alla distruzione.
Tale procedura è di fondamentale importanza proprio con riferimento alla contraffazione online, data la natura di “piccole spedizioni” insita negli acquisti online fatti dai consumatori finali.
– Istituzione di una banca dati centrale
Le autorità doganali dovranno comunicare alla Commissione tutte le decisioni relative all’accoglimento, alla proroga o alla sospensione delle domande di intervento tramite la banca dati centrale, operativa entro il 1° gennaio 2015.
Il nuovo Regolamento non contiene invece novità sulla questione delle merci in transito, ossia provenienti da, e destinate a, paesi extra UE, che transitano per uno o più paesi della Unione Europea.
Restano del pari escluse dal campo di applicazione del regolamento:
– le merci trasportate dai passeggeri nel bagaglio personale, a condizione che tali merci siano destinate ad uso personale e non vi siano indicazioni circa l’esistenza di un traffico commerciale;
– le merci soggette a commercio parallelo illegale.