Davide Luigi Petraz, Avvocato e Managing Partner – GLP Srl, Udine

Una nostra Cliente, che chiameremo “Alfa”, nota azienda vitivinicola è stata citata da un’altra azienda operante nel medesimo settore e area geografica, di seguito “Beta”. Beta ha querelato Alfa lamentando la violazione dei propri diritti di privativa sui marchi tridimensionali registrati per contraddistinguere le proprie bottiglie di vino. A seguito della querela e della convalida del decreto di sequestro preventivo d’urgenza, è stato disposto il sequestro di circa 40.000 bottiglie di Alfa, alcune di queste già confezionate e pronte per la vendita. La convalida del sequestro si fondava su due specifici aspetti. Il primo, ex art. 473 c.p., in riferimento alla contraffazione dei marchi comunitari ed internazionali tridimensionali, tutelanti la forma ed il colore di particolari bottiglie, commercializzate sia in Italia che all’estero. Il secondo, ex art. 517 c.p., per la messa in commercio di un notevole quantitativo di bottiglie di vino di un particolare colore che, imitando per forma, colore e contenuto quelle di Beta, era idoneo a creare confusione nel consumatore circa l’origine, provenienza e qualità del prodotto contenuto nelle bottiglie stesse. Alfa, che ha proposto al Tribunale di riesame la richiesta di revoca dell’ordinanza di convalida del sequestro preventivo, ha dimostrato che né la forma della bottiglia, da sempre presente ed usuale nel mercato di settore, né la colorazione della bottiglia stessa, risultano rivestire particolari idoneità distintiva quali indicatori dell’origine dei prodotti commercializzati da Beta. A tal proposito è stato ribadito un principio affermato tanto dalla Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. II, n.13396) quanto dalla giurisprudenza comunitaria. Quest’ultima si è pronunciata in merito a marchi tridimensionali affermando che “i caratteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del pubblico interessato non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsiasi voglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (Corte Europea di Giustizia, sent. C-136/02, 7/10/2004 § 30). Applicata al caso in esame, la giurisprudenza della Corte di Giustizia sostanzialmente ci indica che la forma di una bottiglia per di più di uso comune come la bottiglia “collio” ed il suo packaging, cioè il rivestimento tramite verniciatura o pellicola colorata, per di più di colori comunemente in uso comunque fortemente descritti e suggestivi delle caratteristiche del prodotto, non riescono di per sé a costituire un valido marchio. Alfa, oltre a evidenziare che i colori non sono uguali ma simili rileva che sulle bottiglie sottoposte a sequestro non risulta essere stato contraffatto il marchio rappresentato da un una lettera posta in rilievo, riferibile a Beta. Ne consegue che l’assenza di alcuna idoneità distintiva delle bottiglie di Beta, porta ad escludere la configurabilità del delitto di cui all’art. 517 c.p. Oltre alla revoca dell’ordinanza di convalida del sequestro preventivo è stato disposto il dissequestro e la restituzione ad Alfa delle bottiglie sequestrate. In casi affini risulta necessario considerare anche i potenziali danni all’immagine aziendale che, attraverso Internet, possono amplificare gli effetti negativi per le parti interessate.

Comments are closed.