|
P2P ed equo compenso: mari e Monti
13 Marzo 2007
Leggo sempre con interesse gli articoli dell'avvocato Andrea Monti.
Lo conosco molto bene professionalmente, avendolo seguito dai tempi di Alcei e per tutte le successive evoluzioni (ICT Lex
soprattutto), e molto meno bene personalmente (ci siamo incrociati
più di una volta... ma sono sicuro che per strada non mi
riconoscerebbe).
Mi piacciono soprattutto i suoi contributi su PC Professionale, mensile con il quale collabora da molti anni.
Ecco il punto: sul più recente numero di PC Professionale (n.
192 di Marzo 2007), Monti commenta con la solita chiarezza la sentenza della n. 149/07 della III sez. Penale della Corte di Cassazione,
salita agli onori delle cronache per essere stata oggetto di clamorose
sviste interpretative e di piccoli incidenti di percorso anche ad opera
di noti colleghi. A chiusura del pezzo, tuttavia, propone una visione a
mio avviso eccessivamente ampia della disciplina della "copia privata", arrivando ad includervi anche il download (solo il download, senza condivisione!) da internet a scopo privato di materiali protetti dal diritto d'autore.
La tesi di Monti è più o meno questa (l'avvocato mi
perdoni la semplificazione): visto che esiste una previsione come il
71-sexies LdA che legittima la riproduzione privata di fonogrammi o
videogrammi e visto che la legge prevede comunque una forma di "equo compenso"
per i detentori dei diritti, qualora una persona fisica scaricasse
*senza condividere* musica o film per uso esclusivamente personale e li
masterizzasse su supporti per i quali è stato pagato l'equo
compenso, allora non sarebbe nemmeno applicabile la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 174-ter LdA.
Molto modestamente, non sono d'accordo.
Premesso che, come sapranno quei pochi che hanno avuto la ventura di
leggere i miei interventi in materia, sono uno strenuo difensore del
diritto alla copia privata e rimarrò sempre critico nei
confronti del silenzio intorno a questo istituto e dell'ambigua
comunicazione contro la pirateria, credo tuttavia che l'articolo
71-sexies ponga limiti ben precisi, i quali non possono essere
interpretati con eccessiva elasticità.
In particolare, l'articolo di legge parla di "riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto".
Ora, nonostante la terminologia un po' arcaica, "fonogrammi e
videogrammi" non possono essere accomunati tout-court alle "opere
dell'ingegno", avendo in questo contesto il significato di
(rispettivamente) "supporti per veicolare opere musicali e opere
cinematografiche". L'ipotesi considerata è quindi quella del
lecito possesso da parte di un privato di un CD originale o un DVD
originale (o supporti analoghi): nel caso del download, invece, da un
lato, non esisterebbe una "riproduzione di fonogrammi o videogrammi"
(almeno se non vogliamo estendere il significato, fino a ricomprendervi
anche i file mp3 o simili) e, soprattutto, dall'altro lato detto
accesso non sarebbe "legittimo", perché in un sistema di
condivisione nessuno può legittimamente mettere le proprie opere
a disposizione di terzi.
In internet, l'unica ipotesi nella quale un soggetto metta a
disposizione di terzi materiali coperti dal diritto d'autore per il
loro scaricamento è quella nella quale detto soggetto abbia
l'autorizzazione del titolare dei diritti. In questo caso, tuttavia,
siamo al di fuori della previsione ex articolo 71-sexies, la quale come
noto è invece un'eccezione alla regola generale che subordina
ogni atto di riproduzione dell'opera al consenso dell'autore o titolare.
Concludo dicendo che l'interpretazione dell'avv. Monti è
espressamente definita dall'autore stesso come un'opinione personale
"non ancora collaudata in giudizio", a conferma dell'onestà
intellettuale e dell'assenza di principi univoci in materia.
Alessio Canova
Responsabile Progetto Patnet.it
|
| Percorso Patnet |
|
P2P ed equo compenso: mari e Monti |
|
|