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Dal processo produttivo di un oggetto
alla sua strategia di vendita: è lunga la serie delle informazioni non brevettabili
– che sia per scelta o per impossibilità.
Eppure queste informazioni, che possono essere tecniche o
aziendali, per chi le detiene rappresentano un grande valore economico. E per i
concorrenti un indubbio vantaggio, se solo le potessero conoscere.
Dove non arriva il brevetto, però, oggi arriva il nuovo
codice della proprietà industriale. Sul quale, all’articolo 98, si legge che
“le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle
commerciali”costituiscono oggetto di tutela.
L’introduzione del know how all’interno del codice della proprietà
industriale tra i diritti cosiddetti “non titolati” rappresenta un enorme passo
avanti.
Il know how – finora tutelato solo con le norme
sulla concorrenza sleale - può adesso essere tutelato alla stessa stregua di un
marchio o di un brevetto.
L’abuso del segreto aziendale non è più, dunque, solo un semplice fatto lesivo
della lealtà della concorrenza ma è la lesione di un diritto, come tale
sanzionabile erga omnes.
Ma cosa si intende per informazioni aziendali ed esperienze
tecnico-industriali? Tra le informazioni tecniche rientrano in generale
le informazioni brevettabili – ma non brevettate per scelta del titolare del
dritto al brevetto – e quelle non brevettabili in quanto sprovviste dei
requisiti per la brevettazione (ad esempio, molte delle conoscenze richieste
per produrre un bene, o per attuare/migliorare un processo produttivo od un
prodotto).
Le informazioni aziendali, invece, per loro natura escluse dall’oggetto
del brevetto, attengono all’organizzazione dell’impresa e possono avere natura finanziaria
(quanto costa produrre quel bene, dove reperire la risorsa a minor prezzo);
commerciale (elenco clienti, fornitori, modifiche in relazione alle
richieste dei clienti, relazioni, studi interni, tabelle, schede); di
marketing (informazioni strategiche che caratterizzano l’azienda rispetto
ai concorrenti); o strategica (quando, con che modalità ed a che prezzo
conviene concedere licenze per accedere ad un determinato mercato). Dunque oggi
relazioni, comunicazioni interne, studi di settore, disegni, schede tecniche e
quant’altro rappresenti un patrimonio di utilità aziendale possono trovare
tutela. A patto però che tutte queste informazioni siano segrete. Nel
senso che “non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e
combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli
esperti ed agli operatori del settore”; che “abbiano valore economico in
quanto segrete”; e che “siano sottoposte, da parte delle persone al cui
legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate a mantenerle
segrete”.
Ma attenzione: non è necessario che ogni singola
informazione sia “non nota” e “non conosciuta”. È necessario, però, che il loro
insieme organico sia frutto di un’elaborazione dell’azienda: proprio in questo
modo infatti acquisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli
elementi che lo compongono.
Si pensi ad esempio una complessa strategia per lanciare un prodotto sul
mercato: i suoi singoli elementi sono senz’altro noti agli operatori del
settore ma l’insieme può essere stato ideato in modo tale da rappresentare un
qualcosa di nuovo ed originale e, come tale, un vero e proprio hatù dal
punto di vista concorrenziale per l’ideatore.
Il segreto è dunque la leva attraverso cui proteggere i
propri valori organizzativi e di avviamento che trovano, per l’appunto, nel
segreto stesso il loro punto di forza. Ed ecco perché il know how per
essere proteggibile non deve essere accessibile a tutti: se si diffonde si
“volgarizza” e perde valore.
Inoltre grazie all’adozione delle misure di protezione si crea il presupposto
logico dell’abusività della sottrazione da parte di un terzo: non si abusa,
infatti, se non di qualcosa sottoposto a misure per la sua salvaguardia.
Ecco
allora le regole fondamentali per proteggere le
informazioni riservate. Le misure di salvaguardia devono essere rivolte
sia
all’“l’interno” – verso dipendenti o
collaboratori – che all’“esterno” – verso
i terzi in generale, come, ad esempio, i fornitori
Le informazioni in possesso del dipendente o del
collaboratore autonomo (consulente) rientrano nella sfera di controllo del
titolare dell’impresa, che avrà perciò tutti i diritti di impedirne la
divulgazione. È buona norma, pertanto, che l’imprenditore predisponga procedure
ad hoc ( come l’accesso selettivo alle informazioni) ed inserisca
clausole specifiche nei contratti di lavoro: occorre che dipendenti e
collaboratori siano informati della necessità di mantenere il segreto. Una
clausola a cui dovranno obbedire anche ex dipendenti ed ex
collaboratori: poiché avendo una portata “ultrattiva” rispetto al rapporto di
lavoro o di collaborazione non si estinguerà con essi ma continuerà ad essere
vincolante finché le informazioni in questione non diverranno di pubblico
dominio.
Per quanto concerne, invece, i rapporti con i soggetti terzi occorrerà servirsi
dei cosiddetti non disclosure agreements o lettere di segretezza. Che
possono essere usate ogni volta si debba avviare con questi relazioni
commerciali che prevedano la rivelazione di segreti industriali o di
informazioni riservate.
Proprio attraverso questi contratti è possibile ottenere
dalla controparte l’impegno alla non divulgazione o utilizzo di quanto da
questa appreso in occasione delle trattative che precedono la conclusione di un
contratto.
Tale tipo di impegno è utile, dunque, sia nel caso in cui ci si debba rivolgere
ad un soggetto terzo per produrre un certo bene (si pensi al caso tipico di un
contratto di subfornitura: il fornitore non può formulare la propria offerta ed
il bene, od una parte di esso, non potrà essere prodotto senza conoscere dati
che normalmente il potenziale acquirente non mette a disposizione di terzi) e
sia nel caso in cui si intenda proporre ad altri un prodotto nuovo, ancora non
brevettato o non brevettabile e che si voglia garantirsi che la propria
controparte non se ne appropri in maniera illecita. E’ bene precisare che in
questa fase le parti non sono ancora legate da alcun contratto, e le sole
obbligazioni che potrebbero richiedersi sono quelle generali di correttezza e
buona fede nelle trattative, sempre che si giunga ad un contratto definitivo.
Nel caso in cui non si giungesse alla conclusione di un
contratto, il titolare delle informazioni non solo non potrebbe azionare alcuna
leva in sua difesa ma anzi si troverebbe nella spiacevole condizione di non
avere nessun supporto probatorio che attesti tanto la titolarità delle
informazioni quanto la loro rivelazione, con la conseguenza che il terzo potrà
utilizzare liberamente i dati acquisiti nel corso delle trattative.
È evidente allora la necessità di tutelarsi adeguatamente, dotandosi di un impegno autonomo, non
legato alla conclusione del contratto finale e che contenga un esplicito
riferimento alla quantità e qualità dei dati rivelati.
E ciò è ancor più vero se si pensa ai contratti internazionali: senza
un’esplicita previsione, ogni ordinamento coinvolto potrebbe infatti portare a
conclusioni differenti quanto ad obblighi delle parti nel corso delle
trattative, con il risultato di non poter essere sufficientemente tutelati.
Passiamo dunque agli aspetti pratici.
Ecco tutti i requisiti “minimi” di contenuto da cui una lettera di segretezza
non può prescindere: la titolarità delle informazione che si vogliono
condividere con il terzo. L’elenco
e la definizione delle informazioni oggetto di trasmissione e di impegno alla
non divulgazione. La validità temporale dell’impegno. La determinazione di una
sanzione, nel caso di violazione dell’accordo. L’individuazione del giudice
competente ed eventuale legge applicabile.
L’elenco e la definizione delle
informazioni potrà essere analitico (soluzione difficilmente attuabile nella
pratica) o generico (ad esempio si potranno richiamare i dati per categoria).
L’importante è che siano ben individuate le informazioni che si intendono
trasmettere, di modo che poi, in caso di problemi, non possano sorgere
contestazioni al riguardo.
La concreta individuazione di quello che può considerarsi un’informazione
confidenziale e, dunque, non conosciuta, è infatti un problema di non poco
conto, dal momento che le parti potrebbero avere opinioni opposte al riguardo:
di qui l’importanza della predefinizione delle categorie di dati da considerarsi
non divulgabili.
Sempre in tale ottica, si potrebbe inserire, per esempio,
un elenco delle informazioni che si ritengono essere già note al settore di
riferimento o, di converso, la precisazione che siano confidenziali le sole
comunicazioni che recano una specifica menzione.
Normalmente, l’impegno di confidenzialità si estende anche
a dipendenti o collaboratori della propria controparte, che dovrà garantire di
adottare tutte le misure necessarie a tutelare il segreto.
Altro elemento di cui tener conto è la durata dell’accordo: è
importante che il contratto preveda un limite temporale o una condizione di
validità legata a particolari eventi - come la sottoscrizione di un contratto
definitivo (che dovrà contenere a sua volta un’autonoma clausola di riservatezza)
o l’obsolescenza dell’informazione.
Nel caso di violazione dell’obbligo di riservatezza è
prevista una penale. E’ importante prevedere sempre una penale.
La controparte si sentirà più vincolata. Gli unici elementi da valutare caso
per caso saranno la scelta tra un importo forfetario o una somma legata ai più
disparati meccanismi (fatturato della controparte, somma per ogni violazione).
Altrettanto importante, specie nel caso dei contratti internazionali (ma non
solo), è l’espressa determinazione del giudice competente a giudicare della corretta
esecuzione dell’impegno. Una predeterminazione
che evita eventuali complicazioni legate alla sua individuazione.
Alessandra Fiumara
Avvocato in Milano
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