La Redazione di Patnet \ Proprietà Intellettuale

Il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in P.I. chiede chiarezza sulla questione della "rappresentanza"

9 Agosto 2006

Il Codice dei Diritti di Proprità Industriale, entrato in vigore con il decreto legislativo n. 30 del 2005, è stato quasi unanimamente salutato come un grande progresso, soprattutto da un punto di vista sistematico. 

La Commissione incaricata di predisporre il testo del documento normativo, tuttavia, non si è limitata a proporre l'abrogazione delle "vecchie" leggi (cosiddette legge marchi, legge brevetti, legge modelli, ecc.) ma ha suggerito anche una serie di modifiche più o meno sostanziali che non sempre hanno trovato l'approvazione di tutti gli operatori del settore.

Una delle questioni più controverse riguarda tuttora la possibilità per i cosiddetti "mandatari", ovvero gli iscritti all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, di rappresentare i propri assistiti dinanzi all'UIBM ed alla Commissione dei Ricorsi. Oggetto del contendere dottrinale soprattutto il passaggio dell'articolo 201, comma 3, secondo il quale tale rappresentanza può essere data ad un mandatario "per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla
commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale".

L'obiettivo della norma era verosimilmente quello di escludere che i mandatari potessero validamente rappresentare i propri assistiti anche nei procedimenti dinanzi alle Sezioni Specializzate in Proprietà Intellettuale, ovvero in un procedimento ordinario per il quale dovrebbero valere le regole comuni che riservano il potere di rappresentanza agli avvocati.

La questione si è ulteriormente complicata nel momento in cui il tanto atteso decreto correttivo del Codice, atteso per la primavera di quest'anno, in realà non è stato emanato. Dall'altro lato, la stessa Commissione dei Ricorsi ha ribadito il carattere "giurisdizionale" della propria attività, creando così ulteriore confusione sul potere dei mandatari.

Per invocare chiarezza, quindi, l'Ordine dei Consulenti in PI ha quindi predisposto il documento che qui di seguito riportiamo integralmente.

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Come è noto, il 19 marzo 2006 è entrata in vigore la nuova procedura di ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all’art. 136 del Codice. Tale procedura ha accentuato il carattere giurisdizionale dell’attività della Commissione stessa rispetto al quale, l’art. 201, comma 3 del Codice, nella versione rivista all’ultimo momento prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, prevede che la rappresentanza professionale dei mandatari è applicabile “all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed alla Commissione dei Ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale”.

Come è noto, questa esclusione aveva sollevato non solo la nostra legittima reazione, ma anche le più fondate perplessità in sede ministeriale e istituzionale tenuto conto che gli stessi mandatari sono abilitati, in sede internazionale (Ufficio Brevetti Europeo) e in sede comunitaria (UAMI) a rappresentare i propri clienti di fronte alle Commissioni di Ricorsi in casi la cui importanza e complessità, per il rilievo territoriale e per il numero di normative coinvolte, è di gran lunga maggiore rispetto al ricorso italiano.

Pertanto, da un lato, nella predisposizione del decreto correttivo al Codice, l’esclusione di cui al comma 3 dell’art. 201 era stata cancellata (ma il decreto non è stato poi approvato entro l’anno di delega), dall’altro la circolare n. 471 del Ministero delle Attività Produttive, a firma del Direttore Generale dello Sviluppo Produttivo e Competitività, aveva precisato “che l’inciso «con esclusione delle procedure giurisdizionali», contenuto nell’art. 201, comma 3, deve essere inteso nel senso che il mandatario non può svolgere l’attività di difensore davanti al giudice ordinario”.

In questa situazione, pur in attesa che il nuovo governo vari un decreto correttivo del Codice (su cui a livello ministeriale si sta concretamente lavorando), detta circolare (che lasciava intendere un atteggiamento flessibile da parte della Commissione dei Ricorsi), ci aveva rassicurato sulla possibilità per i mandatari abilitati di continuare a rappresentare i propri clienti di fronte alla Commissione dei Ricorsi, e di ciò era stata data comunicazione agli iscritti sul sito dell’Ordine.

Tuttavia, abbiamo ora constatato che la Commissione dei Ricorsi, sia pure in materia e per ragioni del tutto differenti, in decisioni recenti, tra cui la n. 28/06 depositata in Segreteria il 7 giugno 2006, mette in rilievo, in modo molto forte ed evidente, il carattere giurisdizionale delle attività della Commissione medesima. Ciò suona come un campanello di allarme in merito alla possibilità che la Commissione stessa, che non si è mai pronunciata ufficialmente (e che da ciò che abbiamo potuto capire, al di là di contatti sulla problematica che ci interessa tra la presidenza e l’UIBM, non ha mai discusso collettivamente la questione) possa nella pratica assumere una posizione differente da quella annunciata e da noi attesa. Ciò potrebbe avvenire in particolare nel caso in cui la procedura dell’art. 136 non sia seguita correttamente dal mandatario ed emerga un’insufficienza di esperienza professionale proprio nelle procedure civilistiche o amministrative, ciò che aveva a suo tempo costituito la giustificazione (per noi assolutamente intenibile) per escludere i mandatari dalla rappresentanza di fronte alla Commissione.

Non è nemmeno escluso che possa emergere una posizione intermedia in base alla quale si prende atto che l’infelice dizione dell'art. 201, comma 3, da un lato ammette la rappresentanza professionale di fronte alla Commissione dei Ricorsi e dall'altro la esclude per le "procedure aventi carattere giurisdizionale". Pertanto andrebbe forse fatta una distinzione tra i ricorsi relativi alla procedura di brevettazione o di registrazione per i quali la rappresentanza del mandatario dovrebbe essere ammessa come in passato, anche sulla base dell'attuale dizione del Codice e ricorsi relativi a particolari procedure che possono coinvolgere speciali problemi giuridici per le quali invece varrebbe l'esclusione – trattando queste ultime come le vere procedure aventi carattere giurisdizionale – e per le quali la rappresentanza è attualmente riservata ad un legale (es. procedure relative alle licenze volontarie di cui all'art. 200 oppure licenze obbligatorie di cui all'art. 70 e forse procedure di trascrizione). Senza contare infine che l’art. 201, comma 3, potrebbe interpretarsi come un divieto a rappresentare, nelle procedure a carattere giurisdizionale avanti la Commissione dei Ricorsi, sulla base della lettera d’incarico o procura utilizzata di fronte all’UIBM, ma non come un divieto “tout court” (il tutto da considerare anche in unione alla limitazione dell’art. 136, comma 10).

Ritenendo tuttavia che il rischio di una posizione della Commissione nel senso di una rigida esclusione dei mandatari dalla rappresentanza non possa essere del tutto escluso e che il mandatario non può assumere tale rischio, salvo accordo con il cliente tenuto conto della possibilità di vedersi dichiarare inammissibile il ricorso, il Consiglio ritiene che fino al momento in cui o non sia stata approvata la modifica del Codice stesso o non sia emersa una posizione ufficiale della Commissione che ammetta la rappresentanza da parte del solo mandatario, è opportuno che i ricorsi alla Commissione siano firmati oltre che dal mandatario stesso anche da un avvocato e che evidentemente quest’ultimo, oltre al mandatario, sia stato munito di una procura ad hoc ai sensi dell’art. 83 c.p.c..

Si tratta di una situazione estremamente incresciosa, ma purtroppo anche delicata, che il Consiglio dell’Ordine sta seguendo in maniera molto attenta, nei modi e nelle forme dovuti, presso tutte le istanze coinvolte e rispetto alla quale si riserva di fornire gli opportuni aggiornamenti non appena ce ne sarà l’opportunità.

 
Il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in P.I.

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