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Il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in P.I. chiede chiarezza sulla questione della "rappresentanza"
9 Agosto 2006
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Il Codice dei Diritti di
Proprità Industriale, entrato in vigore con il
decreto legislativo n. 30 del 2005, è stato quasi
unanimamente salutato come un grande progresso, soprattutto da un punto
di vista sistematico.
La Commissione incaricata di
predisporre il testo del documento normativo, tuttavia, non si
è limitata a proporre l'abrogazione delle "vecchie" leggi
(cosiddette legge marchi, legge brevetti, legge modelli, ecc.) ma ha
suggerito anche una serie di modifiche più o meno
sostanziali che non sempre hanno trovato l'approvazione di tutti gli
operatori del settore.
Una delle questioni più controverse riguarda tuttora la
possibilità per i cosiddetti "mandatari", ovvero
gli iscritti all'Albo dei Consulenti in Proprietà
Industriale, di rappresentare i propri assistiti dinanzi all'UIBM ed
alla Commissione dei Ricorsi. Oggetto del contendere dottrinale
soprattutto il passaggio dell'articolo
201, comma 3, secondo il quale tale rappresentanza
può essere data ad un mandatario "per ogni procedura di fronte all'Ufficio
italiano brevetti e marchi ed alla
commissione dei
ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale".
L'obiettivo della norma era verosimilmente quello di escludere che i
mandatari potessero validamente rappresentare i propri assistiti anche
nei procedimenti dinanzi alle Sezioni
Specializzate in Proprietà Intellettuale,
ovvero in un procedimento ordinario per il quale dovrebbero valere le
regole comuni che riservano il potere di rappresentanza agli avvocati.
La questione si è ulteriormente complicata nel momento in
cui il tanto atteso decreto
correttivo del Codice, atteso per la primavera di
quest'anno, in realà non è stato emanato.
Dall'altro lato, la stessa Commissione dei Ricorsi ha ribadito il
carattere "giurisdizionale" della propria attività, creando
così ulteriore confusione sul potere dei mandatari.
Per invocare chiarezza, quindi, l'Ordine dei Consulenti in PI ha quindi
predisposto il documento che qui di seguito riportiamo integralmente.
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Come è
noto, il 19 marzo 2006 è entrata in vigore la nuova
procedura di ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui
all’art. 136 del Codice. Tale procedura ha accentuato il
carattere giurisdizionale dell’attività della
Commissione stessa rispetto al quale, l’art. 201, comma 3 del
Codice, nella versione rivista all’ultimo momento prima
dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei
Ministri, prevede che la rappresentanza professionale dei mandatari
è applicabile “all’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi ed alla Commissione dei Ricorsi con esclusione delle
procedure aventi carattere giurisdizionale”.
Come è
noto, questa esclusione aveva sollevato non solo la nostra legittima
reazione, ma anche le più fondate perplessità in
sede ministeriale e istituzionale tenuto conto che gli stessi mandatari
sono abilitati, in sede internazionale (Ufficio Brevetti Europeo) e in
sede comunitaria (UAMI) a rappresentare i propri clienti di fronte alle
Commissioni di Ricorsi in casi la cui importanza e
complessità, per il rilievo territoriale e per il numero di
normative coinvolte, è di gran lunga maggiore rispetto al
ricorso italiano.
Pertanto, da un
lato, nella predisposizione del decreto correttivo al Codice,
l’esclusione di cui al comma 3 dell’art. 201 era
stata cancellata (ma il decreto non è stato poi approvato
entro l’anno di delega), dall’altro la circolare n.
471 del Ministero delle Attività Produttive, a firma del
Direttore Generale dello Sviluppo Produttivo e
Competitività, aveva precisato “che
l’inciso «con esclusione delle procedure
giurisdizionali», contenuto nell’art. 201, comma 3,
deve essere inteso nel senso che il mandatario non può
svolgere l’attività di difensore davanti al
giudice ordinario”.
In questa
situazione, pur in attesa che il nuovo governo vari un decreto
correttivo del Codice (su cui a livello ministeriale si sta
concretamente lavorando), detta circolare (che lasciava intendere un
atteggiamento flessibile da parte della Commissione dei Ricorsi), ci
aveva rassicurato sulla possibilità per i mandatari
abilitati di continuare a rappresentare i propri clienti di fronte alla
Commissione dei Ricorsi, e di ciò era stata data
comunicazione agli iscritti sul sito dell’Ordine.
Tuttavia, abbiamo
ora constatato che la Commissione dei Ricorsi, sia pure in materia e
per ragioni del tutto differenti, in decisioni recenti, tra cui la n.
28/06 depositata in Segreteria il 7 giugno 2006, mette in rilievo, in
modo molto forte ed evidente, il carattere giurisdizionale delle
attività della Commissione medesima. Ciò suona
come un campanello di allarme in merito alla possibilità che
la Commissione stessa, che non si è mai pronunciata
ufficialmente (e che da ciò che abbiamo potuto capire, al di
là di contatti sulla problematica che ci interessa tra la
presidenza e l’UIBM, non ha mai discusso collettivamente la
questione) possa nella pratica assumere una posizione differente da
quella annunciata e da noi attesa. Ciò potrebbe avvenire in
particolare nel caso in cui la procedura dell’art. 136 non
sia seguita correttamente dal mandatario ed emerga
un’insufficienza di esperienza professionale proprio nelle
procedure civilistiche o amministrative, ciò che aveva a suo
tempo costituito la giustificazione (per noi assolutamente intenibile)
per escludere i mandatari dalla rappresentanza di fronte alla
Commissione.
Non è
nemmeno escluso che possa emergere una posizione intermedia in base
alla quale si prende atto che l’infelice dizione dell'art.
201, comma 3, da un lato ammette la rappresentanza professionale di
fronte alla Commissione dei Ricorsi e dall'altro la esclude per le
"procedure aventi carattere giurisdizionale". Pertanto andrebbe forse
fatta una distinzione tra i ricorsi relativi alla procedura di
brevettazione o di registrazione per i quali la rappresentanza del
mandatario dovrebbe essere ammessa come in passato, anche sulla base
dell'attuale dizione del Codice e ricorsi relativi a particolari
procedure che possono coinvolgere speciali problemi giuridici per le
quali invece varrebbe l'esclusione – trattando queste ultime
come le vere procedure aventi carattere giurisdizionale – e
per le quali la rappresentanza è attualmente riservata ad un
legale (es. procedure relative alle licenze volontarie di cui all'art.
200 oppure licenze obbligatorie di cui all'art. 70 e forse procedure di
trascrizione). Senza contare infine che l’art. 201, comma 3,
potrebbe interpretarsi come un divieto a rappresentare, nelle procedure
a carattere giurisdizionale avanti la Commissione dei Ricorsi, sulla
base della lettera d’incarico o procura utilizzata di fronte
all’UIBM, ma non come un divieto “tout
court” (il tutto da considerare anche in unione alla
limitazione dell’art. 136, comma 10).
Ritenendo tuttavia
che il rischio di una posizione della Commissione nel senso di una
rigida esclusione dei mandatari dalla rappresentanza non possa essere
del tutto escluso e che il mandatario non può assumere tale
rischio, salvo accordo con il cliente tenuto conto della
possibilità di vedersi dichiarare inammissibile il ricorso,
il Consiglio ritiene che fino al momento in cui o non sia stata
approvata la modifica del Codice stesso o non sia emersa una posizione
ufficiale della Commissione che ammetta la rappresentanza da parte del
solo mandatario, è opportuno che i ricorsi alla Commissione
siano firmati oltre che dal mandatario stesso anche da un avvocato e
che evidentemente quest’ultimo, oltre al mandatario, sia
stato munito di una procura ad hoc ai sensi dell’art. 83
c.p.c..
Si tratta di una
situazione estremamente incresciosa, ma purtroppo anche delicata, che
il Consiglio dell’Ordine sta seguendo in maniera molto
attenta, nei modi e nelle forme dovuti, presso tutte le istanze
coinvolte e rispetto alla quale si riserva di fornire gli opportuni
aggiornamenti non appena ce ne sarà
l’opportunità.
Il Consiglio
dell'Ordine dei Consulenti in P.I.
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