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Proposta di Decreto Legge Urbani: cosa cambia nella LDA? di Alessio Canova
10 Marzo 2004
E’ passata ormai una settimana
da quando filtrarono le prime indiscrezioni sull’intenzione
del ministro per i Beni e le Attività Culturali,
Giuliano Urbani, di far approvare un decreto legge
(“Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva
di opere cinematografiche e assimilate”) che, andando
a modificare la normativa sul diritto d’autore, desse una
ulteriore svolta in senso repressivo per contrastare il
dilagante fenomeno del file-sharing su internet. La notizia
ha avuto una notevole risonanza sulle fonti mediatiche specializzate
e non, probabilmente al di là della reale portata delle modifiche
proposte e probabilmente ad ulteriore conferma dell’attenzione
di tutta l’opinione pubblica verso i temi della proprietà
intellettuale.
Patnet.it ha scelto di attendere fino ad ora per
dare informazioni più precise su una questione delicata e
molto fluida: da un lato, infatti, il testo iniziale è già
stato in parte rivisto e, dall’altro lato, esso dovrà
necessariamente tenere in considerazione quanto approvato giusto
ieri in sede comunitaria, ovvero la direttiva conosciuta come IPED
(“Intellectual Property Enforcement Directive”).
Volendo tentare una rapida ricostruzione dei fatti, possiamo ricordare
che, inizialmente, la discussione del decreto Urbani era prevista
per il Consiglio dei Ministri dello scorso 5 Marzo. Tuttavia, i
provvedimenti suggeriti sembravano avere conseguenze meritevoli
di una riflessione più approfondita, tanto che si è
deciso di rinviare (almeno) di una settimana la discussione in sede
governativa. Anche perché, dal testo provvisorio, emerge
come esso sembri essere stato pensato unicamente per salvaguardare
i pur meritevoli interessi dell’industria del cinema, senza
preventiva consultazione sulla fattibilità tecnica degli
operatori del settore telecomunicazioni, pesantemente coinvolti
nell’opera di monitoraggio e segnalazione invocata.
Ad inizio settimana, il testo provvisorio del decreto è stato
reso noto. E’ certo tuttavia che il Governo ha chiesto la
consulenza anche di esperti del diritto informatico, generalmente
molto attenti alle libertà individuali, come il professor
Giovanni Ziccardi ed il professor Andrea Monti, in modo da avere
un chiaro panorama degli interessi coinvolti e poter varare un provvedimento
che bilanci gli interessi dell’industria dei contenuti (musica,
cinema e software), senza penalizzare ii legittimi diritti degli
utenti.
Nel dettaglio, il decreto Urbani si compone ad oggi di 7 punti.
Al punto 1 si prevede l’inserimento di un
punto "a-bis" all’articolo 171-ter
della legge n.° 633 del 1941 (la legge sul diritto d’autore):
“in violazione dell’articolo 16, mette a disposizione
del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione
di file tra utenti, un’opera cinematografica o assimilata
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti
e connessioni di qualsiasi genere”.
Attualmente il citato articolo prevede che “è punito,
se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni
di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce,
trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in
tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o
supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi
o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
assimilate o sequenze di immagini in movimento (…)”.
Si noti che il recente decreto legislativo n.° 68 del
2003, nel modificare il citato articolo 16, specificando
che “il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico
(…) comprende altresì la messa disposizione del pubblico
dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo
e nel momento scelti individualmente”, era stato giudicato
dagli interpreti come chiaramente finalizzato alla esplicita
ricomprensione nella LDA del fenomeno del file-sharing,
caratterizzato proprio dall’assenza di una “diffusione”
(termine utilizzato nella precedente versione dell’articolo
16) e dalla presenza invece di una “messa a disposizione”.
In pratica, il fenomeno della condivisione di contenuti protetti
su internet era considerato illecito per via interpretativa prima
della novella del 2003 e doveva considerarsi illecito per esplicita
previsione legislativa dopo il decreto legislativo n.° 68.
Tuttavia, considerando che le modifiche introdotte dal suddetto
decreto legislativo all’articolo 171-ter non hanno riguardato
il termine “diffonde” che, alla luce del nuovo concetto
di “make available right”, avrebbe dovuto essere cambiato
con un più corretto “mette a disposizione”, può
forse dedursi la volontà del legislatore di porre rimedio
a questa “dimenticanza”, riferendosi ora esplicitamente
al file-sharing.
Come a dire che il punto 1 del decreto Urbani non cambia praticamente
nulla ma certo concorre ad una maggiore chiarezza interpretativa,
anche se pochi ne sentivano il bisogno. La condivisione era e rimane
un’attività illecita, sanzionata penalmente solo “se
il fatto è commesso per uso non personale” ed in presenza
dei “fini di lucro”.
Apparentemente diversaè invece la finalità delle modifiche
proposte al punto 2, il quale dispone l’inserimento
di due nuovi commi all’articolo 174-ter,
contenente la disciplina delle sanzioni amministrative per
le violazioni al diritto d’autore. Attualmente, se
il fatto non rientra in una delle fattispecie penali, gli atti di
illecita riproduzione, duplicazione, acquisto, eccetera, sono puniti
con la sanzione amministrativa di euro 154, aumentata
fino ad euro 1032 (con la confisca dei materiali
e la pubblicazione su giornali nazionali) “in caso di
recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni
o delle copie acquistate o noleggiate”.
I due nuovi commi aggiungono che: “3. chiunque, in violazione
dell’articolo 16, mette a disposizione del pubblico per via
telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra
utenti, un’opera cinematografica o assimilata protetta dal
diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni
di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di
un’opera cinematografica o parte di essa, è punito,
purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma
1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché
con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione
del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale
e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.
La sanzione amministrativa è aumentata a euro 2000 se le
violazioni di cui al presente comma sono commesse mediante l’uso
di comunicazioni criptate o con modalità idonee ad occultarle.
4. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad
incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 3 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e
con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma”.
Nella pratica vengono inserite due nuove aggravanti per le violazioni
dell’articolo 174-ter, destinate a colpire duramente il file-sharing
di opere cinematografiche. Si noti che il mettere a disposizione
anche una parte di una sola opera può comportare una sanzione
pecuniaria ben superiore a quella prevista per il caso di recidiva
o gravità delle violazioni su opere musicali.
In questo modo viene a delinearsi un regime sanzionatorio profondamente
differenziato a seconda delle opere scambiate: la condivisione di
programmi per elaboratore “per trarne profitto” (un
concetto che ricomprende anche il risparmio sulla spesa, a differenza
del “fine di lucro”, che coinvolge sempre uno scopo
commerciale) è sanzionata penalmente; la condivisione di
(una parte di) un film è punita con la sanzione pecuniaria
di 1500 euro (2000 se la comunicazione è crittografata);
la condivisione di musica è punita con la sanziona pecuniaria
di 154 (1032 in caso di recidiva o grande quantità). Qualche
interprete ha addirittura parlato di una diversità di disciplina
costituzionalmente illecita. Il sito “Interlex.it” ha
invece laconicamente commentato “è appena il caso
di notare che gli illeciti in questione sono già ampiamente
sanzionati dalla normativa vigente e che le misure di prevenzione
e contrasto contenute nella proposta sono ancora più forti
di quelle passate con la conversione in legge del decreto-legge
354/03, destinate a contrastare il terrorismo e l'eversione”.
I successivi punti da 3 a 7 del decreto Urbani pongono invece complesse
questioni tecniche, più che giuridiche.
Nel dettaglio il punto 3 dispone che “il
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione
delle violazioni (…) assicurando il raccordo con le Amministrazioni
interessate”. Il punto 4 aggiunge che
“a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria,
i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle
Autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili
all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte
segnalate. Sono risolti di diritto i contratti tra i fornitori di
connettività e di servizi e soggetti che si siano resi responsabili
delle violazioni introdotte ai commi 1 e 2”.
Ancora (punto 5), “su richiesta del Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per le violazioni
di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, i fornitori di connettività
e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire
l'accesso ai siti o la rimozione dei contenuti segnalati”.
Questo passaggio, in particolare, pare essere stato oggetto di una
revisione non trascurabile rispetto al testo originale, il quale
prevedeva l’imposizione agli ISP (Internet Service Provider)
di adottare “filtri” in grado di limitare tecnicamente
le possibilità degli utenti di scambiarsi i file appoggiandosi
ai network peer-to-peer. L’impossibilità pratica
di questa soluzione tecnica fu evidente già al tempo in cui
il medesimo provvedimento venne imposto a Napster,
pena la chiusura coattiva del sistema. Molti tra voi ricorderanno
che, proprio perché non in grado di adempiere alle richieste
del tribunale, il sistema ideato da Shawn Fanning fu costretto alla
definitiva sospensione del servizio.
Infine, il punto 6 dispone che “i fornitori
di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva
conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie
di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo
174-ter, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno”. Già molti
interpreti hanno storto il naso di fronte all’espressione
“effettiva conoscenza”, specie considerando
i possibili conflitti con la normativa sulla privacy e sulla cosiddetta
“data retention” (il citato decreto-legge 354/03).
Le sanzioni, in caso di inadempimento dei previsti obblighi di segnalazione,
sono particolarmente severe (punto 7), andando
da 50.000 a 250.000 euro.
In conclusione, a parere dello scrivente, l’impatto mediatico
della proposta di decreto legge del ministro Urbani è stato
probabilmente superiore alle conseguenze sostanziali che essa avrà
(se le avrà) sulla normativa sul diritto d’autore.
Ribadiamo che il file-sharing di opere protette dal copyright era
e rimane un’attività illecita: è solo mutato
il “quantum” delle sanzioni amministrative. E gli obblighi
imposti agli ISP, almeno nella fase attuale delle discussioni, appaiono
francamente irrealizzabili, tanto da potersi prevedere ragionevolmente
una loro profonda modifica nel testo definitivo.
Alessio Canova
Responsabile del portale Patnet.it
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| Percorso Patnet
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10 Marzo 2004
Proposta di Decreto Legge Urbani: cosa cambia nella LDA? di Alessio Canova
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