Nella lunga e non ancora strada conclusa che sta portando alla definitiva configurazione giuridica del Nome a Dominio internet, negli scorsi giorni il Tribunale di Bergamo ha dato un sostanziale ma assai discusso contributo.
In estrema sintesi, il giudice Elda Geraci ha accolto l'orientamento minoritario di alcune corti in base al quale il nome di persona deve cedere il passo al maggiore interesse commerciale nell'assegnazione di un nome a dominio identico ad un marchio notorio.
Nel concreto la vicenda, che ormai si trascina da 6 anni, ha coinvolto il signor Luca Armani, titolare di un timbrificio, e il popolare gruppo fashion che fa capo a Giorgio Armani, interessato all'acquisizione del dominio internet "armani.it".
Il punto controverso della questione risiede nel titolo in base al quale Luca Armani ha validamente registrato il suddetto dominio internet poiché, come più volte ribadito dalla Registration Authority italiana, in presenza di pari titoli deve valere il criterio della priorità cronologica della richiesta della registrazione.
Nella disputa in oggetto lo stesso Luca Armani, appassionato di informatica, aveva registrato tempestivamente il dominio corrispondente al suo cognome, al fine di utilizzarlo per il sito legato alla propria attività commerciale.
Bisogna quindi considerare che: 1) è costante l'interpretazione giurisprudenziale che considera il nome a dominio come un segno distintivo e come tale assoggettato per analogia alla disciplina della Legge Marchi (Regio Decreto N.° 929 del 21 giugno 1942); 2) l'articolo 1 bis della Legge Marchi dice che "i diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica (…) del loro nome e indirizzo"; 3) le regole di naming per l'assegnazione dei domini .it nel nostro paese si sono sempre adeguate al dettato normativo ed alle interpretazioni giurisprudenziali citate.
Ciononostante, il dominio "armani.it" è stato di fatto tolto dalla disponibilità del primo registratario per essere girato al gruppo di Giorgio Armani.
Ancora una volta si pone un problema di conflitto tra beni giuridici.
La giurisprudenza in tema è scarsa ma non manca. I lettori più attenti di Patnet.it ricorderanno il caso statunitense del signor Uzi Nissan, che ha registrato e visto confermare in aula il proprio dominio "nissan.com", nonostante i tentativi di appropriarsene della nota casa automobilistica (la quale poi ha dovuto ripiegare su un meno "confortevole" "nissandriven.com"). All'opposto, nel Luglio 2002 la Corte Suprema della Germania aveva riassegnato il dominio "shell.de", originariamente registrato da un certo Andreas Shell, alla multinazionale petrolifera, con la motivazione che "l'interesse legato marchio è giuridicamente superiore a quello legato al nome e, conseguentemente, il danno che potrebbe subire la Shell Oil utilizzando un dominio internet differente sarebbe molto superiore a quello sofferto da Andreas Shell".
Il Tribunale di Bergamo, nell'attesa di conoscere la motivazione, pare aver adottato questa "scala di valori", la quale certamente non mancherà di destare aspre critiche. Non a caso sul quello che, ancora per poco, è il proprio sito ha lanciato una raccolta fondi per finanziare il proprio ricorso in Cassazione e dimostrare la prevalenza del diritto al nome dul diritto al marchio.
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